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Sentenza

Sentenza n. 40/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: delle note della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, inviate a mezzo pec in pari data, con le quali viene affermato che il vincolo denominato “immobile NORCIA (PG) MURA URBICHE” ed apposto con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria del -OMISSIS- non grava indistintamente su tutte le particelle catastali perimetrali indicate nel decreto, ma solo su quelle singole porzioni autonome, perché censite in subalterno, ed anche con riferimento al subalterno impegnato il vincolo deve intendersi parziale in quanto riferito alla sola muratura rappresentata dalle -OMISSIS- nella misura in cui interferiscono anche solo su un lato con la struttura vincolata, nonché per l’annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato; nonché per l’accertamento della circostanza che il decreto a firma del Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura) per l’Umbria n. -OMISSIS- riguarda per intero le particelle censite al NCEU del Comune di Norcia al foglio -OMISSIS-, particelle-OMISSIS-, di cui è comproprietaria la ricorrente e comunque per l’accertamento definitivo ed erga omnes della natura, entità ed estensione del vincolo denominato “immobile NORCIA MURA URBICHE” in quanto gravante per intero su tutte le particelle di ogni proprietario contemplato nel decreto di vincolo; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 24 novembre 2025, per l’annullamento del decreto del dirigente del Servizio ricostruzione privata dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria del -OMISSIS-, successivamente comunicato all’interessata, con il quale è stato concesso alla ricorrente, anche quale delegata del Condominio di fatto -OMISSIS-, il contributo per la ricostruzione di cui al d.l. n. 189 del 2016 ed al Testo Unico Ricostruzione nell’importo di € 1.832,904,64 IVA inclusa, anziché in quello, più elevato, conseguente alla maggiorazione, dovuta e non applicata, di cui all’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza commissariale n. -OMISSIS-, nonché per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti del Ministero della cultura già impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202500320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note della Soprintendenza sull’estensione del vincolo culturale relativo alle Mura Urbiche di Norcia e, con motivi aggiunti, decreto di concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le note con cui la Soprintendenza aveva chiarito che il vincolo culturale sulle Mura Urbiche non gravava indistintamente sull’intera superficie delle particelle catastali perimetrate, ma soltanto sulle porzioni autonome censite in subalterno e, al loro interno, sulla muratura interferente con la struttura vincolata. Ha chiesto inoltre l’accertamento della natura, entità ed estensione del vincolo, sostenendo che esso gravasse per intero sulle particelle indicate nel decreto. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 47, comma 2, lett. b), del d.P.C.M. n. 169/1969, incompetenza della Soprintendenza, violazione delle regole sull’interpretazione degli atti amministrativi eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni. Con motivi aggiunti è stato impugnato il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione, ritenuto inferiore a quello spettante per la mancata applicazione della maggiorazione correlata al vincolo integrale, deducendo violazione dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza commissariale richiamata e erronea valutazione dei presupposti. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e la mancata notifica ai controinteressati; il Ministero ha contestato anche l’interesse a ricorrere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. In primo luogo ha rilevato il difetto di legittimazione attiva nella parte in cui la ricorrente agiva anche quale delegata degli altri proprietari: agli atti non risultava una procura speciale per la proposizione del giudizio, né le procure conferite per la sola procedura amministrativa di contributo potevano sostituirla. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 11/2025, il Collegio ha affermato che nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e deve conferire validamente lo jus postulandi. In secondo luogo ha ritenuto violato l’art. 41, comma 2, c.p.a., poiché il ricorso e i motivi aggiunti non erano stati notificati ai comproprietari e proprietari esclusivi individuabili come controinteressati, i quali avevano un interesse contrario sia all’estensione del vincolo sia all’annullamento del decreto di concessione del contributo di cui erano beneficiari. Inoltre, i motivi aggiunti sono stati ritenuti autonomamente inammissibili per carenza di interesse: la domanda di contributo in variante era stata riformulata senza richiesta della maggiorazione del 30% collegata al vincolo integrale, e l’importo concesso corrispondeva esattamente a quello richiesto e asseverato dal tecnico incaricato. La ricorrente aveva quindi rinunciato, nella riformulazione dell’istanza, alla maggiorazione contestata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della Regione Umbria per euro 2.000, oltre accessori; sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni costituite, non avendo depositato scritti difensivi utilizzabili.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. 42/2004

    È la base normativa del vincolo culturale relativo all’immobile denominato Mura Urbiche di Norcia; la sentenza non decide nel merito l’estensione del vincolo.

  • art. 40 c.p.a.

    Impone che il ricorso indichi l’esistenza della procura speciale; la sua mancanza determina l’inammissibilità dell’azione proposta per conto di soggetti diversi dal ricorrente.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Richiede la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato; la mancata notifica ai proprietari direttamente incisi dall’accertamento del vincolo e dall’annullamento del contributo comporta l’inammissibilità.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine perentorio di 20 giorni liberi

    La memoria di replica depositata oltre il termine è inutilizzabile.

  • art. 86 c.p.c.

    È stato invocato dalla ricorrente per agire in proprio, ma non supplisce alla mancanza di procura speciale per rappresentare in giudizio gli altri proprietari.

  • art. 94 O.C. n. 130 del 2022

    La maggiorazione del contributo per gli immobili integralmente vincolati non era più utile alla ricorrente, poiché l’istanza in variante era stata riformulata senza richiederla.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, la base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali e della dignità delle persone mediante oscuramento.

  • C.d.S., Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11

    Un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto difetta l’indispensabile nesso giuridico fra il ricorso ed il titolare della relativa situazione giuridica. ... nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale.

    La procura speciale per la proposizione del ricorso deve essere specifica e preesistente o contestuale al ricorso; procure conferite per una distinta procedura amministrativa non attribuiscono lo jus postulandi processuale.

Massime di principio

  • La procura conferita per la gestione di una procedura amministrativa non attribuisce, salvo specifico conferimento, il potere di promuovere il giudizio amministrativo per conto del mandante; per agire in giudizio occorre una procura speciale idonea, preesistente o coeva al ricorso.
  • La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato individuabile, titolare di un interesse concreto e contrario all’accoglimento della domanda, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione di un provvedimento di concessione di contributo quando l’importo liquidato corrisponde a quello richiesto dal beneficiario in una domanda successivamente riformulata, nella quale il beneficiario abbia omesso di richiedere la maggiorazione poi contestata.
  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve essere specificamente indicata e deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua mancanza determina l’assenza di un valido nesso processuale tra l’azione e il titolare della situazione giuridica dedotta.
  • Le memorie depositate oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono inutilizzabili ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiBeni culturali e paesaggioContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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