Sentenza n. 6463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 11496 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla liquidazione dell’IFR sull’intera anzianità di servizio e, in subordine, del diritto al ricalcolo del TFS sull’ultima retribuzione percepita
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente, cessata dal servizio dopo il 1° gennaio 2020, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in via principale, la violazione dell’art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995 e dell’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, nonché del principio di unicità e infrazionabilità del trattamento di fine servizio. Ha sostenuto che il rapporto di lavoro fosse unico e ininterrotto e che l’IFR applicabile presso l’ANAC, mediante il rinvio alla disciplina vigente per il personale dell’AGCM disposto dalla delibera ANAC n. 87 del 2020, dovesse essere calcolata sull’intera anzianità maturata. Secondo l’appellante, l’ANAC avrebbe invece applicato ultrattivamente il previgente regime del TFS al periodo anteriore al 1° gennaio 2020, frazionando indebitamente il rapporto. In subordine, ha chiesto il ricalcolo del TFS maturato fino al 31 dicembre 2019 sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto, anziché di quella percepita a tale data. Ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia e comunque il mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sul ritardato pagamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che non si ponesse un problema di applicazione retroattiva dell’IFR, bensì di successione nel tempo di due regimi previdenziali distinti. L’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017 contiene una clausola secondo cui dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, clausola qualificata come canone ermeneutico vincolante. La delibera ANAC n. 87 del 2020, adottata in via transitoria in attesa del regolamento di quiescenza e previdenza dell’Autorità, ha previsto che il servizio utile ai fini dell’IFR decorresse dal 1° gennaio 2020; tale limite è stato ritenuto coerente con la clausola di invarianza finanziaria. Il Collegio ha inoltre rilevato elementi di discontinuità nella disciplina del rapporto di lavoro e il mutamento del regime previdenziale, tali da escludere l’unitarietà del trattamento di fine servizio. Il terzo motivo è stato respinto perché l’art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 consente la liquidazione di un’unica indennità commisurata al servizio complessivo solo quando, anche in caso di passaggi senza soluzione di continuità, permane l’iscrizione al medesimo fondo; nella fattispecie l’iscrizione al previgente sistema gestito dall’INPS era cessata, essendo subentrato un fondo gestito dall’ANAC. È stato quindi respinto anche il quarto motivo: il riferimento all’ultima retribuzione previsto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 1032 del 1973 deve essere coordinato con il successivo comma 4 e presuppone la permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo. Inoltre, il ricalcolo richiesto avrebbe potuto determinare una duplicazione degli incrementi retributivi maturati dopo il 31 dicembre 2019 e valorizzati sia nel TFS sia nell’IFR. Infine, la censura relativa a interessi e rivalutazione è stata ritenuta infondata, se non inammissibile per genericità: la domanda era stata formulata senza precisare adeguatamente la decorrenza e l’appellante non aveva assolto l’onere di allegazione e prova dei fatti rilevanti, dovendo il giudice amministrativo decidere iuxta alligata et probata partium. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 52-quater d.l. n. 50/2017
dall’attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica
La clausola di invarianza finanziaria costituisce un canone ermeneutico vincolante e impone di interpretare la disciplina dell’ANAC in modo da non riconoscere benefici retroattivi o maggiori oneri non previsti.
delibera ANAC n. 87/2020
La disciplina transitoria del trattamento di quiescenza dell’AGCM è applicabile al personale ANAC solo nei limiti della compatibilità; il servizio utile ai fini dell’IFR decorre dal 1° gennaio 2020.
art. 3 d.P.R. n. 1032/1973
ultima retribuzione integralmente percepita
La regola sull’ultima retribuzione quale base di calcolo del TFS opera nel presupposto della permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo previdenziale e non si applica quando sia mutato il regime previdenziale.
art. 2, comma 28, l. n. 481/1995
La disposizione è stata invocata dall’appellante, ma il rigetto dell’appello non è fondato su una specifica interpretazione autonoma della norma.
d.P.C.M. 1 febbraio 2016
Individua la disciplina applicabile nella fase anteriore all’adozione dei regolamenti ANAC, secondo il quadro ricostruito dal giudice.
Massime di principio
- Quando una disciplina previdenziale o di fine rapporto viene sostituita da un nuovo regime applicabile a decorrere da una determinata data, la pretesa di applicare il nuovo regime all’intera anzianità pregressa non configura necessariamente un problema di retroattività, ma deve essere valutata alla luce delle regole di successione temporale tra i due regimi e delle eventuali clausole di invarianza finanziaria.
- La clausola normativa secondo cui dall’attuazione di una riforma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica costituisce un criterio interpretativo vincolante e impedisce di attribuire alla riforma effetti economici retroattivi o comunque eccedenti quelli espressamente previsti.
- Il principio di infrazionabilità dell’indennità di fine servizio opera, anche in caso di passaggi senza soluzione di continuità, solo se permane l’iscrizione del dipendente al medesimo fondo previdenziale; il mutamento del regime previdenziale consente la liquidazione separata delle prestazioni maturate nei diversi periodi.
- La regola per cui il trattamento di fine servizio è parametrato all’ultima retribuzione integralmente percepita presuppone la continuità dell’iscrizione al fondo cui si riferisce il trattamento e non consente di utilizzare gli incrementi retributivi successivi per ricalcolare una quota maturata sotto un diverso regime, soprattutto quando ciò determini una duplicazione di valorizzazione.
- Nel processo amministrativo, la domanda di interessi e rivalutazione deve indicare e provare i fatti rilevanti, inclusa la decorrenza dell’obbligazione accessoria; una formulazione generica non consente al giudice di accertare il ritardo sulla base del principio dispositivo e della regola iuxta alligata et probata partium.
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