Cassazione Penale, Sentenza n. 821/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Lazzaro era stato condannato a 10 mesi di reclusione per due ipotesi di evasione (art. 385, commi 1 e 3 c.p.) unite dalla continuazione. Il ricorso in cassazione contestava: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la presenza di più reati concatenati non esclude automaticamente tale causa se le violazioni non dimostrano serialità; (2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non avere la Corte territoriale valutato la giovane età e il comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata e aspecifica la doglianza sull'art. 131-bis, confermando che la Corte d'appello ha correttamente valutato l'assenza del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità in ragione della pluralità delle violazioni nel breve arco temporale e della durata indeterminata degli allontanamenti. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche: la giovane età e il comportamento processuale, dati neutri, non costituiscono elementi concreti idonei a giustificare la concessione delle attenuanti quando sussistono fatti negativi (ripetute violazioni della misura custodiale in pochi giorni). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma contestata come base della condanna per evasione; la condotta è stata valutata nei termini di evasione reiterata e non occasionale.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione perché mancavano i requisiti di occasionalità e minima offensività in presenza di plurime violazioni in breve tempo e di allontanamenti di durata indeterminata.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
Principio secondo cui la valutazione della causa di non punibilità va effettuata in concreto considerando tutti gli indici di legge; citata come criterio di riferimento per l'esame di occasionalità e tenuità.
Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022 (Grigore)
Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731
Giurisprudenza che afferma la possibilità di applicare l'art. 131-bis anche al reato di evasione se la fattispecie concreta risulti di minima offensività dopo valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza; richiamata per precisare i criteri di applicazione.
Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020 (Molino)
Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311
Precedente richiamato a supporto del principio che la particolare tenuità va valutata congiuntamente rispetto a condotta, danno e colpevolezza.
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022 (Omogiate)
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420
Richiamata per sottolineare che la valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis è rimessa al giudice del merito e non sindacabile in cassazione se motivata e coerente.
Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (D.)
Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635
Precedente che conferma il principio di sindacabilità limitata in cassazione delle valutazioni di merito adeguatamente motivate.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e complessiva di occasionalità, minima offensività e colpevolezza: la semplice pluralità di reati non esclude automaticamente la causa, ma la reiterazione in breve tempo e la durata indeterminata delle violazioni sono elementi ostativi.
- Nei reati di evasione l'applicazione dell'art. 131-bis è possibile solo se la condotta, il danno e la colpevolezza risultano complessivamente di minima gravità; fatti ripetuti o sistematici tendono a escludere la particolare tenuità.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi concreti e positivi di valutazione: dati neutri (giovane età, corretto comportamento processuale) non bastano di per sé a giustificare l'applicazione dell'attenuante.
- Le valutazioni di fatto e di merito operate dalla Corte territoriale sono difficilmente sindacabili in cassazione se sono corredate da motivazione logica e coerente; la cassazione interviene principalmente su profili di diritto o su motivazioni carenti o illogiche.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità o delle attenuanti generiche in casi simili è necessario produrre elementi fattuali concreti (es. documentazione su occasionalità, motivi di urgenza, limitato danno, ridotta soglia di colpevolezza) che contrastino l'immagine di reiterazione o serialità della condotta.
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