Parere n. 469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Santi Christian Santonocito contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Cineca - Consorzio Interuniversitario, l’Università degli Studi di Catania e nei confronti del signor Riccardo Trapani per l'annullamento dei test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017; del punteggio attribuitogli, pubblicato nell’area riservata del portale in data 29 settembre 2016; della graduatoria nazionale di merito nominativa, nella parte in cui gli è stato assegnato un punteggio ingiusto ed inferiore a quello spettante con una deteriore; nonché, in ogni caso, per il risarcimento dei danni ingiusti patiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017, del punteggio individuale e della graduatoria nazionale, con domanda di risarcimento dei danni
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato gli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Catania, sostenendo di avere conseguito un punteggio insufficiente a causa della presenza di quesiti errati, privi di originalità e, con specifico riferimento al quesito n. 16, idonei a determinare disorientamento. Ha dedotto l'illegittimità della procedura per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 34 Cost., della lex specialis di cui al d.m. n. 56 del 30 giugno 2016, dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, nonché per lesione del legittimo affidamento. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il ricalcolo del punteggio, in subordine l'ammissione in sovrannumero e il risarcimento dei danni, formulando anche istanza cautelare. Nel corso del procedimento il Ministero ha dedotto che, a seguito dell'opposizione proposta dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso non sarebbe stato tempestivamente trasposto e riassunto dinanzi al TAR. La Sezione ha quindi richiesto la prova della notifica dell'opposizione e della successiva riassunzione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto comprovata, sulla base dell'atto di opposizione e del relativo avviso di ricevimento trasmessi dal Ministero, la rituale opposizione al ricorso straordinario. In mancanza di prova della tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al TAR e considerato che il ricorrente, nonché l'Università degli Studi di Catania, non hanno fornito elementi contrari nonostante la richiesta istruttoria, la Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi relativi all'illegittimità dei quesiti, al punteggio, alla graduatoria, all'ammissione in sovrannumero o al risarcimento del danno.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso straordinario
A seguito dell'opposizione proposta dall'Avvocatura dello Stato, il ricorrente avrebbe dovuto riassumere tempestivamente la controversia dinanzi al TAR. Poiché il Ministero ha documentato la notifica dell'opposizione mediante l'atto e il relativo avviso di ricevimento, mentre non è stata fornita prova della riassunzione, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata con riferimento alla presentazione diretta del ricorso straordinario e al meccanismo dell'opposizione con conseguente trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
d.m. n. 56 del 30 giugno 2016
lex specialis di concorso
È indicato dal ricorrente quale disciplina della procedura concorsuale di ammissione ai corsi di laurea, ma le relative censure non sono state esaminate per l'improcedibilità del ricorso.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati dalla procedura, senza esame nel merito.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di parità di trattamento e imparzialità, senza esame nel merito.
art. 4 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali posti a fondamento dell'impugnazione, senza esame nel merito.
art. 34 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'accesso all'istruzione universitaria, senza esame nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorso straordinario è ritualmente opposto nei termini previsti, la controversia deve essere trasposta davanti al TAR; in mancanza di tempestiva riassunzione, il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione.
- La prova della notifica dell'opposizione può essere fornita dall'amministrazione mediante la produzione dell'atto di opposizione e del relativo avviso di ricevimento.
- Qualora il Consiglio di Stato richieda chiarimenti sulla notifica dell'opposizione e sulla successiva riassunzione e il ricorrente non fornisca elementi contrari, la documentazione prodotta dall'amministrazione può essere ritenuta sufficiente a fondare la declaratoria di improcedibilità.
Improcedibilità per trasposizione del ricorso straordinario contro i test di ammissione a Medicina e Odontoiatria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro gli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017. Il ricorso era rivolto contro i test, il punteggio individuale pubblicato nell'area riservata del portale e la graduatoria nazionale di merito, con domanda subordinata di ammissione in sovrannumero e domanda risarcitoria.
Censure dedotte dal ricorrente
Il ricorrente aveva sostenuto che il punteggio insufficiente fosse dipeso dalla formulazione di quesiti errati, privi di originalità e, con specifico riferimento al quesito n. 16, idonei a provocare disorientamento. Le censure riguardavano:
- irregolarità della procedura concorsuale e violazione degli artt. 2, 3, 4 e 34 Cost.;
- violazione della lex specialis, individuata nel d.m. n. 56 del 30 giugno 2016;
- violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento;
- lesione del legittimo affidamento sul corretto svolgimento della prova;
- illegittimità del punteggio attribuito e richiesta di ricalcolo;
- domanda subordinata di ammissione in sovrannumero;
- domanda di risarcimento dei danni.
Il ricorrente aveva inoltre presentato un'istanza cautelare.
Opposizione e richiesta di chiarimenti
Il Ministero ha riferito che, a seguito dell'opposizione proposta dalla competente Avvocatura dello Stato, il ricorso non sarebbe stato tempestivamente trasposto mediante riassunzione davanti al TAR, chiedendone pertanto la declaratoria di improcedibilità.
Con il precedente parere n. 638/2025, la Sezione aveva rilevato che agli atti non risultava la prova dell'avvenuta notifica dell'opposizione, né erano presenti elementi sufficienti per verificarne altrimenti la ritualità e la tempestività. Aveva quindi richiesto documentate informazioni al Ministero, all'Università degli Studi di Catania e al ricorrente.
Accertamento della mancata riassunzione
Con successiva nota del 10 dicembre 2025, il Ministero ha trasmesso l'atto di opposizione e il relativo avviso di ricevimento postale, ribadendo che il ricorso non era stato riassunto dall'interessato davanti al TAR.
Né l'Università degli Studi di Catania né il ricorrente hanno fornito ulteriori informazioni o documenti. La Sezione ha ritenuto attendibile quanto rappresentato dal Ministero e sufficiente la documentazione prodotta per comprovare la notifica dell'opposizione. In assenza di prova della tempestiva riassunzione, ha ritenuto integrata la fattispecie di improcedibilità per trasposizione.
Decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le contestazioni relative ai quesiti, al punteggio, alla graduatoria, all'ammissione in sovrannumero e al risarcimento dei danni. Il parere conclusivo è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
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