Cassazione Civile, Ordinanza n. 23735/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Nel giudizio di omologa instaurato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. il Tribunale di Taranto aveva accertato il requisito sanitario utile per l'esenzione totale dal ticket sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa e aveva liquidato in favore della parte vittoriosa euro 600,00 per compensi, oltre accessori e distrazione. La parte vittoriosa ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 55 del 2014, oltre vizi motivazionali, sostenendo che la controversia avesse valore indeterminabile e dovesse quindi essere ricondotta allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, con conseguente compenso minimo superiore a quello liquidato dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo: ha qualificato la controversia come di valore indeterminabile, perché non suscettibile di valutazione economica, e ha affermato che per tali procedimenti la liquidazione va effettuata sullo scaglione delle cause di valore indeterminabile previsto dal D.M. n. 55 del 2014, con le riduzioni per la natura della causa. Poiché la liquidazione di euro 600,00 risultava inferiore ai minimi applicabili, il decreto è stato cassato nella sola parte relativa alle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per nuova liquidazione delle spese di lite e per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 445-bis c.p.c.
Consente il procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato all'omologa sul requisito sanitario, nel cui ambito era stata resa la decisione impugnata limitatamente alle spese.
art. 111 Cost.
Ha costituito il fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di omologa, limitatamente alla statuizione sulle spese.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese e sulla determinazione del valore della controversia.
art. 13, comma 2, c.p.c.
È stato richiamato dalla ricorrente quale parametro per la qualificazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Sono stati richiamati come norme sul regolamento delle spese di lite, che la ricorrente assumeva violate nella quantificazione effettuata dal Tribunale.
D.M. n. 55 del 2014, artt. 5 e 6
Sono stati invocati quale disciplina dei parametri forensi applicabili alla liquidazione dei compensi.
art. 4 D.M. n. 55 del 2014
La Corte lo richiama per applicare le riduzioni dei compensi in ragione della natura della causa, nella versione vigente al momento dell'omologa.
Massime di principio
- Nei procedimenti di omologa ex art. 445-bis c.p.c. aventi ad oggetto il riconoscimento di un requisito sanitario per una prestazione o esenzione, la controversia può avere valore indeterminabile quando il contenuto della domanda non sia suscettibile di valutazione economica diretta.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, le controversie di valore indeterminabile devono essere ricondotte allo scaglione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile, con applicazione delle riduzioni previste dalla disciplina tariffaria per la specifica natura del procedimento.
- La liquidazione delle spese è censurabile in cassazione quando sia effettuata al di sotto dei minimi tariffari applicabili ratione temporis, essendo necessario rispettare i parametri normativi dettati dal decreto ministeriale vigente.
- Quando il giudice di merito liquida le spese in misura inferiore ai minimi dovuti secondo lo scaglione corretto, la statuizione sulle spese deve essere cassata con rinvio per una nuova regolazione delle spese del giudizio e di quelle del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23675/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23685/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23690/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23700/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23702/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23710/2025 del 22/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →