Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17625/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la confisca delle somme sequestrate in occasione di perquisizione connessa a detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 240 e 240-bis c.p. e vizio di motivazione: 1) l'art. 240-bis non poteva essere applicato retroattivamente perché la sentenza di primo grado è anteriore alla modifica normativa (art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 modificato dal D.L. n. 123/2023); 2) l'art. 240 c.p. (confisca del profitto) non è applicabile alla mera detenzione, mancando il nesso eziologico tra il denaro e il reato per cui è intervenuta la condanna; 3) carenza motivazionale circa la sproporzione e l'origine lecita del denaro.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di confisca del 1.8.2023. Motivazione: alla data del fatto (18.9.2019) e alla data della sentenza di primo grado (21.12.2021) l'art. 240-bis c.p. non poteva essere applicato al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; l'art. 240 c.p. richiede un nesso causale tra denaro e reato che nella mera detenzione non risulta provato; le modifiche legislative successive (D.L. n. 123/2023 conv. L. n. 159/2023) non possono essere applicate retroattivamente oltre i limiti dell'art. 200 c.p. pertanto la confisca per sproporzione non era esperibile nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Delitto di detenzione di stupefacenti; alla data del fatto e della sentenza di primo grado non era ricompreso tra i reati presupposto per la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.

  • art. 240 c.p.

    Disciplina la confisca del profitto del reato; richiede un collegamento eziologico tra il denaro e il reato per cui è intervenuta la condanna; non applicabile alla mera detenzione salvo prova che il denaro sia provento del reato contestato.

  • art. 240-bis c.p.

    Confisca per sproporzione applicabile a denaro, beni o utilità provenienti da reati specifici; la Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza di primo grado, non includesse l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per cui non poteva essere fatto valere retroattivamente oltre i limiti dell'art. 200 c.p.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma che richiama i reati ai fini dell'applicazione della confisca per sproporzione; la modifica intervenuta con il D.L. n. 123/2023 ha inserito il comma 5 dell'art. 73 tra i reati presupposto, ma tale novità non opera retroattivamente rispetto a sentenze di primo grado pronunciate prima della modifica, nei limiti dell'art. 200 c.p.

  • D.L. n. 123 del 15.9.2023, conv. L. n. 159/2023

    Ha modificato l'art. 85-bis includendo il comma 5 dell'art. 73 tra i reati presupposto per la confisca per sproporzione; la Corte ha rilevato che la modifica non poteva retroagire rispetto alla sentenza di primo grado anteriore.

  • art. 200 cod. pen.

    Stabilisce il principio sulla legge applicabile alle misure di sicurezza; la giurisprudenza richiamata indica che per le misure patrimoniali si applica la legge vigente al momento della decisione di primo grado (limiti della retroattività).

  • art. 236 cod. pen.

    Regole generali sulle misure di sicurezza patrimoniali; richiama la prima parte dell'art. 200 e, quindi, limita l'operatività della retroattività per le misure patrimoniali alla legge in vigore al momento della loro applicazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito del patteggiamento con cui è stata definita la vicenda di primo grado; rilevante per individuare la legge applicabile al momento della pronuncia di condanna.

Massime di principio

  • Per le misure patrimoniali (es. confisca per sproporzione) occorre fare riferimento alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado; modifiche legislative successive non operano automaticamente retroattivamente oltre i limiti dell'art. 200 c.p.
  • La confisca ex art. 240 c.p. richiede prova del nesso eziologico tra il denaro (o altro bene) e il reato: la mera detenzione di stupefacenti non è di per sé prova che il denaro sia il profitto del reato.
  • L'art. 240-bis c.p. si applica solo se, alla data della sentenza che la impone, il reato è espressamente ricompreso tra i reati presupposto; l'applicazione di criteri ispirati a tale articolo senza che il reato fosse compreso è illegittima.
  • Il giudice ha l'onere di motivare specificamente la sproporzione tra beni e capacità reddituale e l'assenza di giustificazione della provenienza lecita; carenza motivazionale può portare all'annullamento della confisca.
  • In presenza di modifiche legislative che ampliano l'ambito dei reati presupposto per la confisca, è necessario verificare le date: fatto, sentenza di primo grado e momento dell'esecuzione per stabilire quale norma sia applicabile.
  • La definizione della vicenda con patteggiamento o altra formula che produce una condanna anticipa il momento di riferimento per valutare la legge applicabile alla misura patrimoniale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.