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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29364/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente (rinuncia formale pervenuta in data 22/12/2023 e 05/02/2024), ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 03/10/2023 che rigettava la sua domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione subita dal 01/06/2012 al 18/06/2012 (custodia cautelare in carcere) e fino al 06/09/2012 (arresti domiciliari), nonché per la successiva misura di obbligo di dimora. In primo grado (Tribunale di Foggia, sentenza 28/11/2017) era stato assolto; la Corte di appello di Roma aveva rigettato la domanda di riparazione il 07/06/2021, decisione poi annullata dalla Cassazione con rinvio per insufficiente motivazione; la Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, aveva nuovamente rigettato la domanda ritenendo sussistente grave colpa. Avverso tale ordinanza il difensore propose ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La Corte richiama la novella (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188) che esclude che il silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio possa costituire causa ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    La rinuncia al ricorso resa dal difensore rende il ricorso inammissibile; la declaratoria di inammissibilità è conseguenza della rinuncia stessa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguente a rinuncia, il ricorrente è onerato delle spese del procedimento; il Collegio può altresì disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio relativo alla valutazione della colpa della parte nella causa di inammissibilità; qui il Collegio ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016

    Permette la redazione della motivazione in forma semplificata, utilizzata nel provvedimento

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Riferimento alla norma della formula di assoluzione (perchè il fatto non sussiste / per non aver commesso il fatto) richiamata nella vicenda, usata per contestualizzare l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Foggia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione (anche tramite difensore con procura) determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 589 c.p.p.; la rinuncia comporta la chiusura del rimedio e può comportare condanna alle spese e, ove il Collegio lo ritenga, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se il ricorrente intende ottenere una pronuncia di merito (ad es. sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione), deve evitare la rinuncia: una rinuncia interrompe il processo di decisione sulla questione sostanziale lasciando il provvedimento impugnato sostanzialmente confermato per effetto dell'inammissibilità
  • A seguito della novella (D.Lgs. n. 188/2021) l'esercizio del diritto al silenzio non può essere utilizzato come motivo per negare l'indennizzo per ingiusta detenzione; i giudici devono pertanto motivare chiaramente altre ragioni per escludere la riparazione
  • Quando una Corte di merito rigetta la domanda di riparazione occorre che la motivazione colleghi in modo chiaro e logico le ragioni della misura cautelare con i fatti poi ritenuti non sussistenti: motivazioni scarse o generiche sono suscettibili di annullamento e rinvio dalla Corte di cassazione
  • In questioni di riparazione per ingiusta detenzione, è strategicamente importante documentare e far risultare dagli atti difensivi le spiegazioni fornite dall'imputato (per evitare che omissioni vengano utilizzate nell'argomentazione), anche se dopo la novella del 2021 il silenzio non è più, di per sé, causa ostativa

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