Cassazione Penale, Sentenza n. 03212/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativa a tre semestri, contestando che l'allontanamento dagli arresti domiciliari del 25/12/2016 non fosse volontario o non costituisse latitanza. Ha dedotto che il primo semestre era stato trascorso con comportamento irreprensibile, ha prodotto documentazione (rinnovo documenti, residenza e attività lavorativa in provincia di Brescia) per dimostrare mancata irreperibilità o ignoranza della vigenza della misura, e ha chiesto che si tenesse conto del comportamento positivo tenuto in carcere dal 15/02/2024. Si sono articolati tre motivi: vizio di motivazione per non aver valutato la documentazione sulla non volontarietà dell'allontanamento; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. con riferimento all'estensione degli effetti della violazione al semestre precedente; vizio di motivazione per non aver valutato il reinserimento sociale e il comportamento successivo all'arresto che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto incidere sui semestri valutati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati primo e terzo motivo, confermando che la concessione della liberazione anticipata è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza e deve essere valutata secondo l'art. 54 Ord. pen. Pur richiedendo la valutazione semestrale della partecipazione all'opera di rieducazione, la giurisprudenza ammette che comportamenti successivi o violazioni gravi possano incidere negativamente anche su semestri contigui. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui l'evasione del 25/12/2016 e la lunga irreperibilità fino al 15/02/2024 configurano una violazione grave e perdurante, indice di mancata volontà di partecipare al percorso rieducativo, idonea a pregiudicare anche il semestre precedente. Ha ritenuto non decisivi i documenti prodotti dal ricorrente rispetto all'accertata durata della latitanza e ha escluso la possibilità di un riesame di merito in questa sede. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Art. 54 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione spetta al giudice di sorveglianza e va compiuta sul semestre di riferimento, pur potendo fatti gravi successivi o antecedenti incidere anche sui semestri contigui se atti a vanificare la partecipazione rieducativa.
Orientamenti giurisprudenziali di legittimità richiamati
La giurisprudenza consente di valutare fatti storicamente accertati anche se non definiti con sentenza penale, e ritiene che la recidiva nel reato o la ricaduta criminosa siano elementi rivelatori della mancata adesione all'opera di rieducazione; violazioni possono incidere su periodi non immediatamente contigui se sufficientemente gravi.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata è discrezionale: il giudice valuta la condotta 'per semestre' ma può estendere gli effetti di violazioni gravi a semestri contigui quando tali comportamenti dimostrano una persistente refrattarietà al percorso rieducativo.
- Un allontanamento dagli arresti domiciliari e una lunga irreperibilità, pur non ancora giudicata con sentenza definitiva per evasione, possono essere valutati come fatti pregiudizievoli ai fini del beneficio se storicamente accertati.
- Documentazione che invoca ignoranza della vigenza della misura o la presenza sul territorio deve essere tale da contrastare in modo decisivo gli elementi fattuali indicati dall'autorità; prove generiche di residenza o rinnovo di documenti raramente neutralizzano una latitanza pluriennale senza ulteriori elementi probatori.
- Il comportamento positivo tenuto in un periodo successivo (es. dopo l'arresto) può essere considerato, ma non cancella automaticamente gli effetti negativi di violazioni gravi pregresse; la valutazione complessiva resta di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se ben motivata.
- In sede di impugnazione è necessario indicare con precisione la decisività degli elementi prodotti e come questi avrebbero dovuto modificare il giudizio del giudice di sorveglianza; altrimenti la critica alla motivazione rischia di essere ritenuta generica e infondata.
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