Cassazione Civile, Ordinanza n. 18054/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI per l'anno 2008 emesso da un Comune nei confronti di una società. In primo grado la società aveva prodotto una relazione tecnica per dimostrare che la superficie tassabile era inferiore a quella considerata dall'ente nell'atto impositivo; tale superficie era stata inizialmente indicata in 2171 mq e poi ridotta a 2148 mq a seguito di sopralluogo congiunto. In appello la commissione tributaria regionale ha rigettato il gravame della contribuente osservando che, in sede di impugnazione, la società si era limitata a sostenere l'esclusione dalla tassazione di superfici quantificate in 442 mq senza adeguato riscontro. Con il ricorso per cassazione la società ha formalmente denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5, punto 2c), del regolamento TARI 2018, ma dal contenuto effettivo del motivo ha dedotto un vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato le risultanze della consulenza/richiesta tecnica che sarebbero state decisive per una diversa quantificazione della superficie imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'erronea intestazione del motivo non impedisse di ricondurlo al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., poiché il contenuto del ricorso consentiva di individuare chiaramente la censura. Ha quindi reputato il motivo manifestamente fondato, perché la CTR avrebbe omesso di esaminare risultanze asseritamente decisive sul punto della superficie tassabile. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente in rubrica, ma la Corte non fonda la decisione sulla regola di riparto dell'onere della prova; valorizza invece il contenuto sostanziale della censura proposta.
art. 5, punto 2c), regolamento TARI 2018 del Comune di Napoli
È richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma la Corte non si sofferma sul suo contenuto specifico, perché risolve il motivo come vizio motivazionale per omesso esame di risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte sussume il motivo in questa fattispecie, rilevando che il contenuto della doglianza denuncia l'omesso esame di risultanze istruttorie asseritamente decisive.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Si afferma che l'erronea intestazione del motivo non comporta inammissibilità se dal corpo della censura sia chiaramente individuabile il vizio denunciato.
Massime di principio
- L'erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non determina inammissibilità se dal contenuto dell'atto sia chiaramente individuabile il vizio effettivamente dedotto e la relativa sussunzione nell'art. 360 c.p.c. sia possibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. può essere ravvisato quando il giudice di merito ometta di esaminare risultanze istruttorie che siano specificamente dedotte come decisive ai fini del diverso esito della controversia.
- Nel giudizio di legittimità, la critica alla decisione di merito va apprezzata per il suo contenuto sostanziale e non per la sola qualificazione formale data dalla parte ricorrente.
- Quando la controversia riguarda la quantificazione della base imponibile di un tributo locale, il giudice di merito deve confrontarsi con le risultanze tecniche acquisite in causa se esse siano prospettate come decisive per la corretta determinazione del dato imponibile.
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