Cassazione Civile, Ordinanza n. 21975/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dalla parte privata nei confronti della banca, condannando il soccombente al pagamento delle spese in favore della controricorrente; tuttavia nel dispositivo era stata omessa la determinazione dell’importo dei compensi, pur essendo chiara la volontà di porli a carico della parte soccombente. La banca ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. chiedendo la correzione dell’errore materiale e la quantificazione dei compensi dovuti. L’intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo esperibile la procedura di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. quando la decisione abbia manifestato in motivazione la volontà di porre le spese a carico della parte soccombente ma il dispositivo non ne indichi l’ammontare. Ha quindi corretto il dispositivo dell’ordinanza precedente inserendo la somma di euro 4.000,00 dopo la parola "euro". Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente di chiedere la correzione dell’errore materiale della decisione di legittimità
artt. 287 e ss. c.p.c.
sono il rimedio da utilizzare quando nel dispositivo manchi la liquidazione delle spese pur essendo chiara la volontà decisoria di porle a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Se il giudice manifesta in motivazione la volontà di porre le spese a carico della parte soccombente ma omette nel dispositivo la relativa quantificazione, la parte interessata deve attivare il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La correzione dell’errore materiale può essere utilizzata per integrare il dispositivo con l’importo dei compensi quando la volontà decisoria sia già desumibile dalla sentenza o ordinanza.
- Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non è necessario disporre una nuova regolazione delle spese del procedimento, ove la Corte ritenga di non provvedervi.
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