Cassazione Penale, Sentenza n. 49248/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il provvedimento che aveva confermato il rigetto della loro istanza di revoca della confisca di prevenzione disposta nei loro confronti. Sostenevano che la sentenza penale irrevocabile dell'11/02/2019, che aveva escluso la natura mafiosa dell'associazione (derubricando il fatto ad associazione semplice e dichiarando il non doversi procedere per prescrizione), aveva travolto la qualificazione soggettiva di pericolosità qualificata su cui si era fondata la confisca. Poiché gli acquisti dei beni confiscati risalivano al 2002, e il giudicato penale avrebbe delimitato l'operatività dell'associazione al settembre 2001, i ricorrenti chiedevano che la confisca venisse revocata per carenza del presupposto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso nel periodo di riferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Potenza (diversa composizione). La Corte ha affermato che un giudicato penale irrevocabile che escluda la natura mafiosa del sodalizio è idoneo a determinare la revoca ex tunc della confisca di prevenzione prevista dall'art. 7 della legge n. 1423/1956, qualora il giudicato penale renda impossibile mantenere l'inquadramento soggettivo di pericolosità qualificata. Tuttavia la Corte ha anche chiarito che il giudice della revoca deve verificare con accuratezza i presupposti di fatto: in particolare la dimensione temporale del fenomeno associativo accertato in sede penale e se gli acquisti dei beni confiscati ricadano in tale finestra temporale. Solo dopo tale verifica, e garantito il contraddittorio, il giudice potrà eventualmente riformulare l'inquadramento in termini di pericolosità generica (se sussistono i relativi presupposti) o revocare definitivamente la confisca.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7
La Corte ha interpretato l'art. 7 nel senso che la revoca della confisca di prevenzione è dovuta, con efficacia ex tunc, quando il giudicato penale irrevocabile abbia escluso in modo assoluto i presupposti applicativi della misura (ossia l'esistenza di una associazione mafiosa che giustifichi la pericolosità qualificata).
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1
Richiamata nell'impianto argomentativo quale norma che definisce la nozione di pericolosità (compresa la distinzione tra pericolosità qualificata e generica); la Corte osserva che la pericolosità rilevante ai fini della confisca può richiedere delimitazione temporale e verifica dei presupposti di fatto.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte ricorda la riforma introdotta dal d.lgs. 159/2011 e che il criterio di prevalenza del giudicato penale favorevole e le regole di revisione/rimozione della confisca sono comunque applicabili, nel caso pro-tempore alla normativa precedente, secondo i principi espressi anche in giurisprudenza recente.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
Riferimento alla possibilità, nel procedimento di revoca, di utilizzare lo strumento processuale previsto dall'art. 28 del d.lgs. 159/2011 per le istanze fondate su novum giuridici; la Corte sottolinea l'obbligo di verifiche per imputare la confisca alla fattispecie corretta e di assicurare il contraddittorio.
codice penale, art. 416-bis
Richiamato come parametro materiale: la Corte afferma che se il giudicato penale ha escluso che l'associazione avesse le caratteristiche di cui all'art. 416-bis (cioè la natura mafiosa), non può più fondarsi sulla stessa relazione di fatti l'inquadramento soggettivo di pericolosità qualificata nel procedimento di prevenzione.
Massime di principio
- Un giudicato penale irrevocabile che escluda l'esistenza di un sodalizio mafioso può determinare la revoca ex tunc della confisca di prevenzione fondata sulla pericolosità qualificata.
- Il giudice della revoca deve verificare la dimensione temporale del fenomeno associativo accertato in sede penale e l'eventuale coincidenza temporale con gli acquisti dei beni oggetto di confisca: solo se gli acquisti non ricadono nel periodo in cui sussisteva la pericolosità qualificata la confisca non può essere mantenuta su quella base.
- Resta permessa, nel procedimento di revoca, una nuova valutazione tipica della pericolosità soggettiva (per esempio ricondurre la pericolosità a quella generica) purché sia basata su elementi di fatto effettivi, siano rispettati i diritti di difesa e il contraddittorio, e siano effettuate verifiche istruttorie adeguate.
- La prevalenza del giudicato penale favorevole è garantita quando esso abbia radicalmente escluso l'esistenza stessa del sodalizio mafioso: in tale ipotesi l'autonomia del giudizio di prevenzione non consente di mantenere una pericolosità fondata su un'associazione dichiarata inesistente in sede penale.
- La domanda di revoca per novum (giudicato o fatto sopravvenuto) impone al giudice ampi poteri cognitivi ma anche l'obbligo di motivare e di verificare puntualmente i presupposti di fatto e di rispettare il contraddittorio; il rinvio al giudice di merito può essere disposto per effettuare tali accertamenti.
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