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Sentenza

Sentenza n. 901/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione - del Progetto di vita personalizzato prot n. -OMISSIS- predisposto dall'Asl di Avellino, in favore della minore -OMISSIS- contenente l'indicazione di 13 ore di trattamento aba, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e senza indicazione del numero mensile di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia aba, oltre 2 ore mensili di supervisione mensili; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-- e successive modifiche ed integrazioni, di cui non si conoscono gli estremi, in quanto lesivo degli interessi della minore; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi della minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 ore settimanali di terapia aba, oltre 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per un tempo non inferiore a 18 mesi; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore della minore per 25 ore settimanali di terapia aba, oltre 2 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per un tempo non inferiore a 18 mesi;

Giustizia amministrativa202600703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: progetto di vita personalizzato dell'ASL che attribuiva alla minore 13 ore settimanali complessive di trattamento ABA, comprensive di supervisione e parent training, nonché gli atti presupposti e il PDTA regionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori della minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del progetto di vita personalizzato e degli atti presupposti, l'accertamento del diritto della minore a ricevere a carico del Servizio sanitario nazionale un trattamento ABA di almeno 25 ore settimanali, oltre a 2 o 3 ore mensili di supervisione, e la condanna dell'ASL all'erogazione diretta o indiretta della prestazione. Hanno dedotto la violazione della legge n. 134/2015, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, degli artt. 2, 3 e 32 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dei principi di appropriatezza delle cure e continuità terapeutica, nonché difetto di motivazione, carenza e insufficienza dell'istruttoria, contraddittorietà e violazione della proporzionalità. In particolare, hanno contestato la riduzione da 25 a 13 ore settimanali rispetto al trattamento già riconosciuto con una precedente sentenza del TAR, senza indicazione di significative sopravvenienze e senza adeguato confronto con la CTU svolta nel precedente giudizio, con la documentazione clinica, con la relazione del supervisore e con le valutazioni dell'équipe riabilitativa. Hanno inoltre chiesto che il trattamento fosse garantito fino alla maggiore età o, in subordine, per almeno 18 mesi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto illegittimo il progetto di vita per difetto di motivazione, poiché l'ASL non aveva indicato le ragioni concrete e specifiche della drastica riduzione del trattamento da 25 a 13 ore settimanali, né aveva adeguatamente considerato la situazione individuale della minore, il trattamento precedentemente praticato, gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da conseguire. Il giudice ha valorizzato la CTU del precedente giudizio, secondo cui la minore necessitava di almeno 25 ore settimanali di intervento diretto e 2 ore mensili di supervisione, nonché le successive relazioni cliniche che confermavano la necessità di proseguire il trattamento. Ha escluso che la discrezionalità tecnica dell'ASL impedisse il sindacato giurisdizionale: la CTU può essere utilizzata per verificare travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità delle valutazioni amministrative, senza sostituire il giudice all'amministrazione. Il TAR ha ordinato all'ASL di garantire 25 ore settimanali di trattamento ABA in tutti i contesti di vita, oltre a 2 ore mensili di supervisione da parte di un analista certificato BCBA o IBA. Ha tuttavia respinto la pretesa di fissare il trattamento fino al compimento della maggiore età, stabilendone la durata in 18 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con possibilità per l'ASL, dopo il primo semestre, di modificare in aumento o in diminuzione il trattamento sulla base di una specifica istruttoria, comprendente resoconti di supervisione, visite specialistiche e test valutativi. Al termine dei 18 mesi, in assenza di precedenti modifiche, l'ASL dovrà rivalutare la situazione e motivare puntualmente ogni variazione delle ore. L'ASL è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso forfettario, mentre le spese nei rapporti con la Regione Campania sono state compensate.

Norme richiamate

  • legge n. 134/2015

    La legge costituisce il riferimento normativo per l'individuazione dei trattamenti terapeutici fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche in materia di disturbo dello spettro autistico.

  • d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    I livelli essenziali di assistenza comprendono l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo e alle persone con disabilità; il trattamento ABA rientra nei LEA secondo il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato.

  • artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Le disposizioni ricomprendono nei LEA le prestazioni sociosanitarie rivolte ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, alle persone con disturbi mentali e alle persone con disabilità, anche in regime semiresidenziale e residenziale.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    È richiamato quale fondamento dell'inclusione del trattamento ABA nei livelli essenziali di assistenza.

  • art. 3 legge n. 134/2015

    Rimanda alle più avanzate evidenze scientifiche per la selezione dei trattamenti terapeutici appropriati in materia di disturbo dello spettro autistico.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 55 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla fase cautelare monocratica e alla successiva valutazione collegiale.

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    Sono stati invocati dai ricorrenti a tutela dell'uguaglianza, della dignità e del diritto alla salute della minore.

  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva con legge n. 18/2009

    È stata richiamata quale parametro di tutela dei diritti della minore con disabilità.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore e dei genitori.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali nel caso di riproduzione o diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Il progetto di vita personalizzato relativo al trattamento sanitario di una minore con disturbo dello spettro autistico deve motivare in modo concreto e specifico la determinazione dell'intensità della terapia, soprattutto quando riduca significativamente il numero di ore rispetto al trattamento precedentemente praticato o riconosciuto giudizialmente.
  • Nel determinare o rimodulare l'intensità del trattamento ABA, l'azienda sanitaria deve considerare la situazione individuale dell'assistito, le ore di trattamento già erogate, gli obiettivi raggiunti, quelli ancora da conseguire, i resoconti delle supervisioni, le valutazioni specialistiche e gli esiti dei test; una riduzione non sorretta da sopravvenienze cliniche adeguatamente istruite e motivate è illegittima.
  • La discrezionalità tecnica dell'azienda sanitaria nella scelta e nella quantificazione del trattamento terapeutico non esclude il sindacato del giudice amministrativo, che può verificare, anche mediante CTU, l'assenza di travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità delle valutazioni, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza quando risulti appropriato rispetto alle condizioni individuali del minore e alle evidenze scientifiche applicabili; l'obbligo di garantirlo può essere adempiuto anche mediante erogazione indiretta o rimborso, ove necessario a rendere effettiva la prestazione sanitaria.
  • L'erogazione del trattamento terapeutico deve intendersi rebus sic stantibus e non può essere predeterminata giudizialmente fino alla maggiore età senza periodiche rivalutazioni; il giudice può fissare una durata determinata, lasciando all'azienda sanitaria il potere-dovere di rimodulare il trattamento sulla base di una concreta e specifica istruttoria.
  • La revisione del trattamento dopo un periodo prefissato richiede una nuova valutazione specialistica, test appropriati e una motivazione puntuale sulle ragioni dell'eventuale aumento o riduzione delle ore, con riferimento all'evoluzione clinica e alla risposta individuale alla terapia.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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