Cassazione Civile, Ordinanza n. 12158/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con recupero a tassazione di maggior reddito derivante dalla partecipazione al 50% in una società in accomandita semplice. A seguito dell'accertamento, era stata emessa anche cartella di pagamento per l'iscrizione a ruolo provvisoria delle maggiori imposte. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo decisiva l'avvenuta caducazione dell'accertamento emesso nei confronti della società. In appello, l'Ufficio aveva sostenuto che la lite della società fosse ancora pendente e, successivamente, che la definizione agevolata della controversia societaria non potesse incidere automaticamente sulla posizione della socia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, come modificato, e dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, lamentando che il giudice d'appello avesse indebitamente fatto dipendere l'esito del giudizio relativo alla socia da quello, autonomo, relativo alla società, attribuendo alla definizione clemenziale della lite societaria effetti automatici sul separato rapporto impositivo della socia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che la definizione agevolata della lite riguardante la società di persone non si estende automaticamente al socio destinatario di un autonomo atto impositivo, perché i due rapporti restano distinti e autonomi, pur nel modello unitario di rettifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia mantenendo separata la posizione della società da quella della socia.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato evocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
la definizione agevolata della lite non produce effetti automatici sul separato giudizio relativo al socio, ma riguarda la specifica controversia definita.
art. 29 d.l. n. 216/2011
richiamato quale norma modificativa del regime della definizione agevolata delle liti.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
richiamato per la disciplina della trasparenza fiscale nelle società di persone, ma non nel senso di far derivare automaticamente al socio gli effetti della definizione della lite della società.
Cass. VI-5, n. 15076/2020
precedente secondo cui la definizione agevolata della lite della società non si estende automaticamente al socio; il singolo socio deve presentare autonoma istanza per beneficiare del condono.
Cass. S.U. n. 10145/2012
richiamata per il principio di autonomia delle posizioni tra società e soci ai fini del contenzioso tributario.
Cass. n. 3789/2018
richiamata a sostegno dell'autonomia tra la posizione della società e quella del socio.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari delle società di persone, la definizione agevolata della lite attivata dalla società non si estende automaticamente ai soci destinatari di separati atti impositivi.
- Anche nel sistema di imputazione per trasparenza, la pretesa tributaria si articola in distinti avvisi rivolti a soggetti diversi e aventi ad oggetto rapporti autonomi, sicché la vicenda processuale della società non determina di per sé l'esito della controversia del socio.
- Il socio che voglia beneficiare della definizione agevolata deve compiere un'iniziativa autonoma, non essendo sufficiente la sola adesione o definizione della lite in capo alla società.
- Il giudice di merito non può far dipendere automaticamente la sorte dell'accertamento nei confronti del socio da quella dell'accertamento relativo alla società, dovendo valutare separatamente i presupposti della pretesa verso ciascun soggetto.
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