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Sentenza

Sentenza n. 13086/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e verbale di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di seconda fascia, connessi giudizi individuali e provvedimento ministeriale finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e agenzia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 per il settore concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana, deduce la violazione degli artt. 3, 4 e 7 del D.M. n. 120/2016, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione. Sostiene che la Commissione non avrebbe applicato correttamente i criteri normativi e avrebbe motivato in modo insufficiente il giudizio di non idoneità, sia con riguardo alla valutazione complessiva della maturità scientifica sia con riguardo alle singole pubblicazioni, attraverso affermazioni apodittiche o meramente descrittive e mediante l'utilizzo di parametri non previsti dalla disciplina di riferimento. La Commissione aveva riconosciuto il possesso di due dei tre valori-soglia e di tre titoli tra quelli selezionati, ma aveva ritenuto le pubblicazioni, pur coerenti con il settore, non complessivamente di qualità elevata, evidenziando discontinuità cronologica, frammentarietà degli esiti e talune forzature esegetiche.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. Ricostruisce la disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale, rilevando che l'attribuzione dell'abilitazione richiede congiuntamente la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e pubblicazioni complessivamente di qualità elevata. La valutazione della maturità scientifica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, fondato su giudizi di valore specialistici. Nel caso concreto, il giudizio collegiale ha esaminato analiticamente le singole pubblicazioni, indicando i punti di forza e le criticità, tra cui la discontinuità della produzione, la frammentarietà degli esiti e alcune forzature interpretative; ha inoltre esplicitato l'iter logico che ha condotto alla conclusione di non elevata qualità complessiva. Il giudizio collegiale è stato ritenuto sintesi coerente dei giudizi individuali e conforme agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016. Il giudice precisa che la condivisibilità nel merito delle valutazioni scientifiche non consente di sostituire il giudizio del Collegio a quello della Commissione e che il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nella fattispecie. Le controdeduzioni della Commissione prodotte in giudizio sono considerate confermative dell'iter valutativo già risultante dagli atti. Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale requisito per il reclutamento del personale accademico e demanda alla disciplina attuativa la regolazione della procedura.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori dell'attività scientifica, del numero delle pubblicazioni e delle modalità di valutazione.

  • art. 3 D.M. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

    Impone un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica e distingue la maturità scientifica richiesta per la prima e per la seconda fascia.

  • art. 4 D.M. 120/2016

    Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, inclusi coerenza tematica, apporto individuale, qualità, originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale, numero, continuità temporale e rilevanza nel settore.

  • art. 5 D.M. 120/2016

    Prevede l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica mediante i parametri obbligatori e del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione.

  • art. 6 D.M. 120/2016

    Subordina il conferimento dell'abilitazione al concorso delle condizioni relative all'impatto della produzione scientifica, ai titoli posseduti e alla qualità complessivamente elevata delle pubblicazioni.

  • art. 7 D.M. 120/2016

    Riguarda le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato e richiamate nella valutazione della Commissione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione esercita discrezionalità tecnica nel valutare la maturità scientifica del candidato mediante giudizi specialistici sulle pubblicazioni e sui titoli; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, salvo che emergano illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • Il giudizio di non idoneità è adeguatamente motivato quando esamina le pubblicazioni in modo analitico, evidenzia sia gli elementi favorevoli sia le criticità riscontrate e indica le ragioni per cui, nel loro complesso, esse non raggiungono il livello qualitativo richiesto per la fascia interessata.
  • La coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale e il possesso dei requisiti quantitativi relativi a soglie e titoli non comportano automaticamente il conseguimento dell'abilitazione, che richiede anche una valutazione complessivamente elevata della qualità, originalità, rigore e rilevanza della produzione scientifica.
  • La valutazione della discontinuità temporale della produzione scientifica, della frammentarietà degli esiti e delle forzature esegetiche rientra nei criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dal D.M. n. 120/2016 e può fondare il giudizio negativo sulla maturità scientifica, purché sia adeguatamente argomentata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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