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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26273/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ciccarelli aveva chiesto la declaratoria del diritto al passaggio di inquadramento da Segretario Amministrativo (10 livello super-quadro CCNL) a Direttore Amministrativo (inquadramento dirigenziale) e il pagamento delle conseguenti differenze retributive, sulla base dell'esercizio di fatto di mansioni corrispondenti al livello superiore (art. 2103 c.c. come novellato dall'art. 13 L. n. 300/1970). I ricorrenti (Regione e Azienda) impugnano la sentenza della Corte d'Appello che aveva riconosciuto tale diritto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 37 e 40 L. n. 300/1970 e dell'art. 12 del decreto presidenziale regionale n. 512/1954, sostenendo che per l'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca operano disposizioni speciali che disciplinano la selezione e la nomina del Direttore (procedura concorsuale/statutaria) incompatibili con l'automatismo di promozione per effetto dell'esercizio di fatto di mansioni superiori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei ricorrenti, cassato la sentenza della Corte d'Appello e deciso nel merito rigettando la domanda di Ciccarelli diretta al riconoscimento dell'inquadramento come Direttore Amministrativo dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca. La Corte ha ritenuto applicabile l'orientamento secondo cui le norme statutarie e speciali che regolano la selezione e la nomina nelle forme previste per gli enti pubblici economici non sono abrogate dall'art. 13 L. n. 300/1970 e impediscono l'automatica conversione di posizione tramite l'art. 2103 c.c.; pertanto, la richiesta di riconoscimento dell'inquadramento dirigenziale è stata respinta. Compensazione delle spese del processo.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 2103 (promozione per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori) non possa prevalere quando sussistono disposizioni speciali/statutarie che disciplinano la selezione e la nomina del posto dirigenziale nell'ente pubblico economico.

  • art. 13, L. 20 maggio 1970 n. 300

    Non riconosciuta quale norma in grado di abrogare o sovrapporsi ai regolamenti/discipline speciali degli enti pubblici economici in materia di procedure concorsuali e nomine: la Corte ha seguito l'orientamento secondo cui l'art. 13 (e correlati) non impone applicazione automatica dell'art. 2103 ove la normativa speciale preveda procedure selettive.

  • art. 37 e art. 40, L. n. 300/1970

    Richiamati in relazione alla disciplina generale delle procedure di mobilità e dei rapporti di lavoro pubblico, ma interpretati dalla Corte come non idonei a incidere sulle norme speciali che regolano nomine e selezioni negli enti pubblici economici.

  • art. 12, d.P.R. Regione Siciliana n. 512/1954

    Norma speciale che disciplina la nomina del Direttore Amministrativo delle Aziende Autonome delle Terme (Sciacca e Acireale): ritenuta rilevante e incompatibile con l'applicazione del meccanismo automatico di promozione basato sull'esercizio di fatto di mansioni superiori.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. lav. sent. n. 7439/2000 e Cass. n. 6146/1999

    La Corte si è richiamata a questi precedenti giurisprudenziali per affermare il principio che le norme statutarie e speciali degli enti pubblici economici, nelle materie di selezione e nomina del personale, prevalgono sull'applicazione automatica delle tutele previste dalla normativa generale (L. n. 300/1970 e art. 2103 c.c.).

Massime di principio

  • Quando la nomina a un posto dirigenziale o di particolare responsabilità è regolata da norme statutarie o speciali che prevedono procedure di selezione/nomina, l'automatismo previsto dall'art. 2103 c.c. per il riconoscimento dell'inquadramento superiore non è applicabile.
  • Per i dipendenti di enti pubblici economici occorre verificare se le funzioni svolte assumono rilevanza pubblica e se la materia è disciplinata da norme speciali: in tal caso le regole speciali prevalgono sulle norme generali del lavoro privato e sulle previsioni di tutela previste dalla L. n. 300/1970.
  • In situazioni simili è essenziale raccogliere e documentare le norme statutarie, regolamenti interni e il quadro normativo speciale dell'ente per valutare la fondatezza di una domanda di riconoscimento di inquadramento per esercizio di fatto di mansioni superiori.
  • La giurisprudenza può essere contrastante: verificare precedenti specifici relativi allo stesso tipo di ente (enti pubblici economici, aziende autonome regionali) e al ruolo contestato per prevedere l'esito di un ricorso.
  • Se la posizione è coperta da una procedura concorsuale o da una nomina prevista da norma speciale, il lavoratore ha più probabilità di non ottenere il riconoscimento automatico dell'inquadramento dirigente senza aver partecipato alla procedura richiesta.

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