Ordinanza n. 581/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 9055 del 29.03.2024, mediante il quale il Responsabile del V Settore Sviluppo Economico del Territorio del Comune di Palma Campania, ritenute non meritevoli di accoglimento le osservazioni acquisite al prot. n. 7733 del 15.03.2024, ha disposto il diniego dell’istanza di Permesso di costruire prot. n. 16454 del 21.06.2023; 2) del Preavviso di diniego, prot. n. 6665 del 06.03.2024, mediante il quale il Responsabile del V Settore Sviluppo Economico del Territorio del Comune di Palma Campania ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del P.d.C. prot. n. 16454 del 21.06.2023; 3) del provvedimento prot. n. 33069 del 14.12.2023, mediante il quale il Responsabile del V Settore Sviluppo Economico del Territorio del Comune di Palma Campania ha disposto la sospensione dell’istruttoria relativa alla pratica edilizia prot. n. 16454 del 21.06.2023; 4) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e conseguenziale rispetto a quelli espressamente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire, preavviso di diniego e sospensione dell’istruttoria relativa a un intervento edilizio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell’istanza di permesso di costruire, il preavviso di diniego e il precedente provvedimento di sospensione dell’istruttoria. Dal testo emerge che il Comune ha respinto l’istanza ritenendo che l’intervento progettato fosse fondato sulle deliberazioni consiliari n. 26/2021 e n. 65/2021, che lo stesso ente ha qualificato come affette da vizi amministrativi. I ricorrenti, invece, hanno invocato l’applicazione di tali deliberazioni. Il TAR ha rilevato che la contestata illegittimità degli atti consiliari rende preliminare la verifica dell’eventuale loro ritiro in autotutela, quale attività doverosa conseguente alla posizione assunta dall’amministrazione nel procedimento edilizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Palma Campania, ordinandogli di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una relazione sull’avvio di un procedimento finalizzato alla rimozione in autotutela delle deliberazioni consiliari n. 26/2021 e n. 65/2021, indicando anche i tempi previsti per la conclusione qualora il procedimento non sia ancora terminato. La causa è stata rinviata a una nuova udienza di discussione fissata per il 23 settembre 2026.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione fonda il diniego di un titolo edilizio sull’illegittimità di precedenti deliberazioni amministrative poste a base dell’istanza, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio sull’avvio e sullo stato di un procedimento di autotutela volto alla rimozione di tali deliberazioni, prima di definire il ricorso.
- L’amministrazione che qualifica come illegittimi propri atti presupposti, ma li mantiene formalmente in vigore, deve chiarire attraverso il procedimento di autotutela se intenda rimuoverli e in quali tempi, poiché tale circostanza può incidere sulla legittimità del diniego fondato su quegli stessi atti.
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