Sentenza n. 9271/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento -dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Campania; - della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Campania per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ) con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; -dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; -dell’Esito della prova scritta della ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; -dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocata e nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta, graduatoria e elenco dei vincitori della procedura concorsuale per 2.700 funzionari, limitatamente alla graduatoria della Regione Campania, nonché il quesito n. 8 e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata per i 222 posti della Regione Campania, aveva conseguito 20,5/30, risultando non idonea rispetto alla soglia di 21/30. Ha contestato il quesito n. 8 della prova scritta, relativo all'impugnazione delle deliberazioni assembleari invalide, sostenendo che fossero corrette sia la risposta "Da tutti i condomini" da lei indicata sia quella ritenuta corretta dalla Commissione, "Dai condomini assenti o dissenzienti". Ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994, dell'art. 6 del bando, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e ragionevolezza, nonché dell'art. 51 Cost. e del principio di buon andamento, lamentando l'erronea e non univoca formulazione del quiz e chiedendo il riesame del punteggio, l'inserimento tra gli idonei e l'annullamento degli atti consequenziali. Le amministrazioni hanno eccepito anche l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che la controversia riguardasse una graduatoria regionale relativa alla sola Campania.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché la procedura era stata bandita unitariamente per l'intero territorio nazionale, la prova era unica e comune, i questionari e le griglie di correzione erano comuni e il bando prevedeva la possibile formazione di una graduatoria unica nazionale, con cessazione di efficacia delle graduatorie regionali. La procedura, pertanto, aveva carattere accentrato e produceva effetti diretti comuni sull'intero territorio nazionale. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il quesito contestato è stato considerato correttamente formulato e dotato di un'unica risposta esatta, individuata in quella indicata dalla Commissione, ossia "Dai condomini assenti o dissenzienti". Il riferimento al concetto di deliberazioni invalide e la formulazione non integralmente coincidente con l'art. 1137 c.c. non rendevano il quesito ambiguo, essendo comunque individuabile la disciplina pertinente. La risposta "Da tutti i condomini" non era corretta, poiché, quanto alle deliberazioni nulle, l'impugnazione spetta a chiunque vi abbia interesse, e non necessariamente a tutti i condomini. Il giudice ha escluso la violazione dei principi di trasparenza, par condicio e ragionevolezza, precisando che nei quiz a risposta multipla il candidato deve individuare la migliore e più precisa tra le opzioni proposte, senza attribuire rilievo a elaborazioni ulteriori non pertinenti rispetto al tenore del quesito. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
“negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto”
Il criterio della sede dell'autorità è applicabile quando l'atto produce effetti comuni o ultra-regionali; nel caso concreto la procedura concorsuale nazionale, con prova e regole comuni e possibile graduatoria unica nazionale, giustificava la competenza del TAR Lazio.
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
La procedura concorsuale è stata svolta mediante un'unica prova scritta secondo la disciplina richiamata nel bando.
art. 1137 c.c.
“Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea”
La disposizione è stata utilizzata come parametro per verificare la correttezza del quesito: la risposta relativa ai condomini assenti o dissenzienti era l'unica riconducibile alla disciplina richiesta, mentre la formula “da tutti i condomini” non costituiva una risposta corretta.
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non riconosciuta dal giudice.
art. 6 del bando di concorso
La violazione è stata dedotta in relazione alla formulazione del quesito, ma è stata esclusa dal giudice.
art. 51 Cost.
La violazione del principio di accesso agli uffici pubblici è stata dedotta, ma non è stata ritenuta sussistente.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici a quiz a risposta multipla, la prova è legittima quando, considerate le opzioni nel loro complesso e la disciplina normativa pertinente, sia individuabile un'unica risposta chiaramente corretta.
- La non perfetta coincidenza letterale tra il testo del quesito e la disposizione normativa di riferimento non determina di per sé l'illegittimità del quiz, se la formulazione consente comunque una scelta univoca e sufficientemente delimitata.
- Il candidato deve selezionare la risposta più precisa e pertinente rispetto al tenore del quesito e alla disciplina oggetto di verifica; non può rendere ambigua una domanda l'eventuale richiamo a elaborazioni dottrinali o giurisprudenziali ulteriori, estranee al suo significato immediato.
- Ai fini della competenza territoriale ex art. 13 c.p.a., una procedura concorsuale formalmente articolata in graduatorie regionali rientra nella competenza del TAR Lazio quando sia stata organizzata mediante un unico bando e una prova comune, con regole uniformi e possibilità di formazione di una graduatoria unica nazionale, in quanto produce effetti diretti comuni sull'intero territorio nazionale.
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