Sentenza del 12/02/2016 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento - Carenza di potere - Sottoscrizione - Ruolo dirigenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la carenza di potere del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento, sostenendo che la delega fosse illegittima perché conferita a un funzionario privo di qualifica dirigenziale. La contestazione riguardava quindi l'interpretazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973 e i requisiti soggettivi necessari per la sottoscrizione dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'art. 42 del d.P.R. 600/1973 richiede che l'avviso sia sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza imporre che il delegato abbia necessariamente una qualifica dirigenziale. Pertanto, la delega conferita dal capo dell'ufficio a un funzionario è legittima, purché rispetti i limiti previsti dalla legge, e l'atto sottoscritto in base a tale delega è valido.
Norme richiamate
Art. 42 d.P.R. 600/1973
L'atto deve essere sottoscritto dal "capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".
La norma non richiede che il soggetto delegato rivesta una qualifica dirigenziale. È sufficiente che appartenga alla carriera direttiva, che la delega provenga dal capo dell'ufficio e che siano rispettati i limiti stabiliti dalla legge.
Massime di principio
- La validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento non dipende necessariamente dalla qualifica dirigenziale del firmatario.
- Un funzionario non dirigente può sottoscrivere validamente l'atto se è stato delegato dal capo dell'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 42 del d.P.R. 600/1973.
- La contestazione della firma deve concentrarsi sull'esistenza, sulla provenienza e sui limiti della delega, non soltanto sull'assenza della qualifica dirigenziale.
- La carenza di qualifica dirigenziale del delegato, da sola, non comporta la nullità dell'avviso di accertamento.
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