Sentenza n. 2372/2026 - Napoli, Sezione 4
Per l’ottemperanza dei seguenti decreti ingiuntivi: -d.i. n. 9034/2011 del Giudice di Pace di Napoli del 12/12/2011, notificato in data 16/02/2012, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 05/06/2012, rinotificato con f.e. il 1/08/2013; -d.i. n. 3010/2011 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 06/04/2011, notificato in data 2/5/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 20/10/2011, rinotificato con fe il 7/11/2011; -d.i. 417/2018 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 15/01/2018, notificato in data 22/02/2018, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 09/11/2020 e rinotificato con fe il 26/05/2022; -d.i. 3010/2018 reso dal Giudice di Pace di Napoli notificato in data 17/04/2018, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 13/05/2022 e rinotificato con fe il 04/06/2018; -d.i. 7553/2011reso dal Giudice di Pace di Napoli il 21/10/2011, notificato in data 28/11/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 07/05/2012 e rinotificato con fe il 23/05/2012; -d.i. 2973/2010 reso dal Tribunale di Napoli il 20/03/2010, notificato in data 20/04/2010, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 22/07/2010 e rinotificato con fe il 22/09/2010; -d.i. 4718/2016 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 31/05/2016, notificato in data 07/07/2016, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 27/10/2020 e rinotificato con fe il 12/11/2020; -d.i. 8076/2011 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 9/11/2011, notificato in data 2/12/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 12/04/2012 e rinotificato con fe il 20/05/2012;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di otto decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace o dal Tribunale di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., chiedendo l’ottemperanza di otto decreti ingiuntivi asseritamente divenuti esecutivi e non opposti. I decreti, emessi tra il 2010 e il 2018, risultavano tuttavia corredati in modo non uniforme dalla documentazione relativa al decreto di esecutorietà previsto dall’art. 647 c.p.c.; per alcuni tale documentazione non risultava prodotta. Con ordinanza collegiale il TAR aveva pertanto richiesto chiarimenti e integrazioni documentali. Successivamente, con memoria depositata il 18 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, considerato l’esito in rito della controversia e la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è indicata quale base dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione dei decreti ingiuntivi.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 647 c.p.c.
Il decreto di esecutorietà costituisce documentazione rilevante per dimostrare l’esecutività dei decreti ingiuntivi ai fini dell’ottemperanza.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo proprio del processo amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo, la verifica della sussistenza del titolo esecutivo richiede la produzione della documentazione comprovante l’esecutorietà del decreto, ove necessaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 789/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 790/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 791/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 792/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 793/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 794/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →