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Sentenza

Sentenza n. 658/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia dell’ASP nell’esecuzione della sentenza del TAR Calabria - Reggio Calabria del 29 agosto 2024, che aveva riconosciuto al minore il diritto a 15 ore settimanali di terapia ABA, in forma diretta oppure tramite rimborso delle prestazioni private, fino al compimento dei dodici anni, oltre a statuizioni risarcitorie e sulle spese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato, deducendo che l’ASP non aveva garantito la presa in carico del minore né in forma diretta né indiretta e non aveva rimborsato le terapie private sostenute dopo la pubblicazione della pronuncia. L’Azienda aveva convocato il minore nel 2026 e proposto l’inserimento presso una struttura convenzionata, sostenendo che i genitori avessero rifiutato senza giustificazione una valida alternativa terapeutica; aveva inoltre affermato di avere avviato le procedure contabili per pagare le somme risarcitorie. I ricorrenti hanno contestato l’adeguatezza della proposta, invocando la continuità della terapia ABA già praticata dal 2017, l’assenza di un piano terapeutico concreto e di disponibilità effettiva presso il centro, la distanza della struttura e la mancata corresponsione dei rimborsi.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta esecuzione, mediante determina del 29 giugno 2026, delle statuizioni pecuniarie della sentenza originaria, dichiarando cessata in parte qua la materia del contendere. Ha invece accolto il ricorso quanto alla presa in carico terapeutica: la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione imponeva senza condizioni 15 ore settimanali di terapia con metodologia ABA, direttamente o mediante rimborso delle prestazioni private, fino ai dodici anni e con successiva rivalutazione. La convocazione del minore e la proposta di inserimento presso la Fondazione Marino non costituivano esatto adempimento: non risultavano assicurati né tempi e disponibilità certi, né la conformità concreta della terapia, né il rimborso medio tempore. Il rifiuto dei genitori non era arbitrario, considerate la distanza, l’incompatibilità organizzativa con le esigenze del minore, la mancata prova di disponibilità e la necessità di continuità terapeutica. L’ASP è stata quindi ordinata a dare piena esecuzione entro 60 giorni, assicurando nel frattempo il rimborso documentato delle terapie private dalla pubblicazione della sentenza originaria fino all’eventuale presa in carico diretta. Per ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, incaricato anche delle necessarie operazioni contabili e di pagamento; fondi insufficienti o indisponibilità di cassa non possono impedire l’esecuzione. Spese compensate, con contributo unificato a carico dell’ASP ove versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In accoglimento del ricorso, deve, quindi, essere ordinato all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e, in caso di persistente inadempimento, nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

  • art. 14 l. 328/2000

    Emerge, altresì, ed in particolare dal progetto di vita, redatto ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/2000, che il minore, oltre ad essere occupato per la partecipazione alle attività scolastiche, è anche impegnato in attività sportive e di inclusione sociale (piscina e attività ippica), attività tutte necessarie per l’integrale sviluppo della salute psico-fisica del minore.

    Il progetto di vita del minore documenta le attività scolastiche, sportive e di inclusione sociale da considerare nel valutare se la concreta modalità di erogazione della terapia sia accessibile e compatibile con le sue esigenze.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

    Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina richiamata.

  • artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere oscurate le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

  • artt. 52, commi 1, 2 e 5, e 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Le disposizioni sulla protezione dei dati personali fondano l’ordine di oscurare, in caso di diffusione, le generalità e i dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il contenuto dell’obbligo amministrativo va ricostruito alla luce del dispositivo e della motivazione del giudicato: attività preparatorie, convocazioni o proposte eventuali non equivalgono all’esecuzione quando il titolo impone una prestazione concreta e immediata.
  • Quando il giudicato riconosce una prestazione sanitaria in forma diretta oppure indiretta, l’amministrazione deve assicurare effettivamente una delle modalità previste; fino alla presa in carico diretta deve rimborsare le prestazioni private conformi al titolo, se adeguatamente documentate.
  • Una proposta di presa in carico presso una struttura convenzionata non costituisce esatto adempimento se non è provata la concreta disponibilità del servizio, la corrispondenza della terapia prescritta e la possibilità di accedervi in modo compatibile con le esigenze del beneficiario.
  • Il rifiuto del beneficiario o dei suoi rappresentanti non integra mancata collaborazione quando la soluzione proposta è concretamente inadeguata e le ragioni del rifiuto, tra cui distanza, discontinuità terapeutica e mancanza di un piano certo, risultano giustificate dagli atti.
  • La carenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce giustificazione per l’inadempimento del giudicato: il commissario ad acta deve porre in essere gli atti necessari, inclusi quelli contabili e di reperimento delle risorse, per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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