Cassazione Penale, Sentenza n. 25283/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa contrattuale (ritocco del contachilometri dell'autovettura) sostenendo un vizio di motivazione: a suo avviso il prezzo pagato (€5.800) era già molto inferiore al valore di mercato e quindi non sussisterebbe un rilevante profitto/danno; inoltre non sarebbe stato dimostrato il maggior onere sopportato dall'acquirente per l'accesso al credito necessario all'acquisto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che il motivo riproponesse semplicemente le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello, senza confrontarsi in modo specifico e ragionato con le motivazioni del provvedimento impugnato. La Corte territoriale aveva invece motivato in modo logico e completo, ritenendo dimostrata la contraffazione del chilometraggio e che l'acquirente, se avesse conosciuto le reali condizioni, non avrebbe acquistato il veicolo, integrando la truffa contrattuale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Individua come motivo di ricorso per cassazione il vizio di motivazione; la Corte ha valutato che il ricorrente non ha indicato in modo specifico le ragioni per cui la motivazione della corte territoriale sarebbe inesistente o illogica, rendendo il motivo inammissibile.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali e la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso deve indicare chiaramente le doglianze mosse in sede di gravame, requisito che qui non è stato rispettato in modo adeguato.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 18778 del 25/3/2014 e richiamate)
Principio applicato sulla nozione di truffa contrattuale: è integrata quando l'agente usa artifici o raggiri che riguardano aspetti rilevanti per la conclusione del negozio inducendo il soggetto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato; pertanto l'effettiva deminutio patrimonii non deve essere dimostrata oltre la capacità dell'artificio di indurre l'acquisto.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate dal giudice di merito, senza indicare precisamente le ragioni dell'illogicità o dell'insufficienza della motivazione impugnata, è spesso dichiarato inammissibile.
- Nelle ipotesi di truffa contrattuale la prova dell'artificio che ha indotto l'acquirente (es. contraffazione del contachilometri) e della circostanza che l'acquirente non avrebbe concluso il contratto se avesse conosciuto la verità è decisiva: non è necessario dimostrare un calcolo matematico del danno quando l'inganno ha inciso sulla volontà contrattuale.
- Se si contesta la quantificazione del danno o del profitto (es. valore di mercato dell'auto, oneri per accesso al credito), il ricorrente deve fornire elementi probatori concreti e confrontare nel dettaglio le valutazioni espresse dalla corte territoriale; mera deduzione astratta o generale non basta.
- Le conseguenze processuali di un ricorso manifestamente infondato possono comprendere condanna alle spese, pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile.
- Linee pratiche: nelle contestazioni alla motivazione bisogna (i) individuare puntualmente i passaggi ritenuti illogici o contraddittori, (ii) produrre dati comparativi concreti (valutazioni di mercato, perizie), (iii) quantificare e documentare l'eventuale maggior onere finanziario sostenuto dall'acquirente (es. maggior costo del credito) e (iv) formulare un confronto diretto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
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