Sentenza del 17/04/2018 n. 819 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Intitolazione: estratto di ruolo - impugnazione - termini - valore probatorio - inidoneità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di dimostrare, mediante il solo estratto di ruolo rilasciato dall’Agente della riscossione, la data in cui il contribuente avrebbe avuto conoscenza della cartella e del ruolo impugnati. Il giudice ha ritenuto che l’estratto di ruolo non sia idoneo a fornire prova certa della data di emissione o di rilascio indicata, né quindi della data effettiva di conoscenza dell’atto. Diversamente, attribuire a tale documento efficacia determinante consentirebbe al contribuente di richiedere l’estratto in un momento successivo e scegliere liberamente quando proporre ricorso, eludendo il termine perentorio di impugnazione.
La decisione
La sentenza ha escluso che il solo estratto di ruolo possa provare in modo certo la decorrenza del termine per impugnare la cartella e il ruolo. La data riportata sull’estratto non è stata considerata sufficiente per dimostrare la conoscenza dell’atto da parte del contribuente. Ne consegue che la tempestività del ricorso deve essere valutata sulla base di una prova effettiva della notificazione o della conoscenza legale dell’atto, non sulla sola data contenuta nell’estratto di ruolo.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
La norma stabilisce il termine per proporre ricorso tributario decorrente dalla notificazione dell’atto impugnabile o dalla sua legale conoscenza. La decorrenza del termine non può essere dimostrata, in via esclusiva, dalla data riportata in un estratto di ruolo privo di autonoma certezza probatoria sulla data di emissione o rilascio.
Massime di principio
- Il solo estratto di ruolo, di regola, non prova con certezza la data in cui il contribuente ha ricevuto o conosciuto la cartella di pagamento.
- Per far decorrere il termine di impugnazione occorre una prova della notificazione o di una conoscenza legale dell’atto, come una relata di notifica, una ricevuta o altra documentazione attendibile.
- La data indicata in un documento formato o rilasciato dall’Agente della riscossione non coincide necessariamente con la data di effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente.
- La tempestività del ricorso deve essere valutata considerando la concreta prova della notifica e non una mera indicazione interna contenuta nell’estratto di ruolo.
- L’estratto di ruolo può avere funzione informativa sulla posizione debitoria, ma non necessariamente valore probatorio autonomo quanto alla notificazione e alla decorrenza dei termini processuali.
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