Cassazione Penale, Sentenza n. 34780/2024 del 16/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugna l'ordinanza che dichiarò inammissibile l'appello dell'imputato. Nell'appello l'imputato contestava: 1) la penale responsabilità fondata su una individuazione fotografica ritenuta inaffidabile per le condizioni (notte, buio, brevissima visione, torcia in mano), osservando inoltre che l'ispezione dell'auto non aveva rinvenuto alcuna torcia; 2) in subordine, la decisione del giudice di primo grado di applicare la recidiva, sostenendo che i precedenti fossero risalenti e dunque non idonei a giustificare l'aggravante.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p. (mancanza della "specificità estrinseca"): l'appellante ha criticato soltanto un elemento indiziario (l'individuazione fotografica) senza confrontarsi con l'intero compendio probatorio (in particolare con l'inseguimento della persona offesa, la segnalazione del colore/modello/numero di targa dell'auto e il fatto che l'auto fosse intestata e parcheggiata davanti all'abitazione dell'imputato). Analogamente, il motivo sulla recidiva è stato ritenuto generico e privo di un confronto critico con le ragioni del primo giudice. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 e art. 624-bis cod. pen.
Norme sostanziali relative al fatto-reato contestato (reato per il quale Giordano fu condannato in primo grado). Sono citate per indicare la qualificazione giuridica del delitto oggetto del processo.
art. 581 cod. proc. pen.
"L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"
Richiede che i motivi di appello siano formulati con specificità sia intrinseca sia estrinseca: cioè non bastano censure generiche, occorre indicare puntualmente i rilievi critici rispetto ai capi e ai punti della decisione impugnata. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile l'appello.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'ordinanza d'appello per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. Indica le ipotesi procedurali di inammissibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Intervento legislativo che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 581 c.p.p., rafforzando l'esame di ammissibilità dell'appello richiedendo l'enunciazione puntuale dei rilievi critici rispetto ai capi della decisione.
legge 23 giugno 2017 n. 103
Precedente riforma che ha valorizzato il principio della specificità dei motivi d'appello richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; richiamata per il quadro evolutivo della normativa sull'appello.
Sez. U. sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha affermato il principio della necessità di "specificità estrinseca" dell'appello: i motivi devono essere enunciati e argomentati in modo da contrastare le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. La Cassazione ha richiamato e ribadito tale principio.
art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce l'ambito della cognizione del giudice di appello: la cognizione è limitata ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di appello; la Corte ha ricordato questo principio nel valutare l'ammissibilità.
art. 606, commi 1 e 3 cod. proc. pen.
Richiamati per distinguere la natura vincolata del ricorso per cassazione rispetto all'appello (che è impugnazione a critica libera). La Corte li usa a supporto della differenziazione tra i mezzi d'impugnazione.
art. 609, comma 1 cod. proc. pen.
Sottolinea che la cognizione della Corte di cassazione è di regola limitata ai motivi proposti; usato nella motivazione per spiegare la diversa funzione della cassazione rispetto all'appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per il ricorrente gravato dalla determinazione della causa di inammissibilità quando sussista colpa. Applicata per imporre il pagamento di €3.000,00.
Massime di principio
- L'appello deve contenere motivi formulati con "specificità estrinseca": ogni censura deve indicare in modo puntuale i capi e i punti della decisione cui si riferisce e spiegare perché le ragioni del primo giudice siano errate.
- Non è sufficiente criticare isolatamente un singolo elemento probatorio; se la sentenza si fonda su un compendio probatorio convergente, l'appello deve confrontarsi con l'insieme degli indizi e non solo con quello che si ritiene più debole.
- Argomentazioni generiche (es. "precedenti risalenti nel tempo") sono inidonee a impugnare l'applicazione di aggravanti come la recidiva: serve un confronto critico e puntuale con le motivazioni specifiche del giudice di merito.
- Il giudice d'appello, in sede di delibazione dell'ammissibilità, verifica la presenza della specificità dei motivi ma non può sostituirsi al giudizio di merito valutando la manifesta infondatezza del motivo come avviene in Cassazione.
- La mancata osservanza dei requisiti di specificità può comportare non solo l'inammissibilità dell'appello ma anche sanzioni economiche (spese e ammenda) a carico del ricorrente.
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