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Ordinanza

Ordinanza n. 291/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, del servizio sportello unico Attività Produttive SUAP settore, area 3 – tecnica del Comune di Sarzana, (v. doc. n. 1), avente ad oggetto “procedura aperta per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per stabilimenti balneari di cui alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- per sopravvenute mutazioni dello stato di fatto ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e dell’art. 34 cod. nav..”, nonché di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, cognito e non, nessun escluso, di verbali e/o note richiamati nel provvedimento impugnato di cui sopra, ivi inclusi lo sconosciuto verbale di -OMISSIS-, lo sconosciuto verbale di sopralluogo di accertamento avvenuto in data -OMISSIS-da parte del Comune di Sarzana, il bando di gara e relativi allegati, in particolare allegati -OMISSIS-, indetto con determinazione dirigenziale del Comune di Sarzana n. -OMISSIS- nella parte in cui -a dire dell’Amministrazione comunale- sarebbe incompatibile con l’immobile presente nel lotto 08 per non conformità ai titoli originali anche per la parte piano terra inserita nella procedura per l’affidamento delle concessioni demaniali, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patiendi in favore di parte ricorrente, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

Giustizia amministrativa202600674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di revoca della procedura di gara limitatamente al lotto 8, relativo a una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente, partecipante alla procedura selettiva indetta dal Comune di Sarzana per l'assegnazione della concessione demaniale marittima relativa al lotto 8, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l'amministrazione ha revocato la gara limitatamente a tale lotto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando altresì il risarcimento dei danni. La revoca era stata adottata dopo che l'area era stata sottoposta a sequestro penale preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., in ragione dell'esecuzione di innovazioni abusive sul compendio. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e connessi, inclusi il bando e i relativi allegati, nella parte riferita alla non conformità dell'immobile ai titoli originari. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi di ricorso specificamente esaminati dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, nei limiti propri della fase cautelare, legittimamente emanata la determinazione impugnata. Il sequestro penale preventivo costituisce una sopravvenienza idonea a rendere allo stato indisponibile l'area demaniale e impedisce la prosecuzione della gara per l'assegnazione del lotto 8. Non sussistono pertanto i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della revoca per sopravvenute mutazioni dello stato di fatto; l'ordinanza ritiene legittima la revoca alla luce della sopravvenuta indisponibilità dell'area determinata dal sequestro penale.

  • art. 34 cod. nav.

    Richiamato nel provvedimento impugnato quale ulteriore base normativa della revoca relativa alla concessione demaniale marittima; l'ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro penale preventivo previsto dalla norma è considerato una sopravvenienza che rende temporaneamente indisponibile l'area demaniale e impedisce la prosecuzione della gara sul lotto interessato.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare.

Massime di principio

  • Il sequestro penale preventivo di un'area demaniale oggetto di una procedura per l'affidamento in concessione, rendendo l'area allo stato indisponibile, costituisce una sopravvenienza idonea a impedire la prosecuzione della gara limitatamente al lotto interessato.
  • La revoca di una procedura selettiva limitatamente al lotto divenuto indisponibile per effetto di un sopravvenuto sequestro penale può ritenersi legittima quando la sopravvenienza impedisca concretamente l'assegnazione della concessione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelare

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