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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 519 del 3/10/2025, concernente assegnazione carta docente.

Giustizia amministrativa202600083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. nei confronti del Ministero, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 519 del 3 ottobre 2025. La sentenza, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a corrispondere alla docente il beneficio economico annuale di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre alle spese legali. La ricorrente aveva notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ottenere il pagamento. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto all'accredito del beneficio, sicché le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha insistito per la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che durante il giudizio il Ministero aveva accreditato il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della semplicità e della serialità della controversia e dei minimi tariffari richiamati dalla giurisprudenza e dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La ricorrente ha utilizzato il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale della carta del docente, pari a 500 euro, destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È stato richiamato con riguardo al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali.

  • d.m. n. 147/2022

    Richiamato quale modifica dei parametri forensi utilizzati per la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il giudizio di ottemperanza si è reso necessario a causa dell'originaria inerzia amministrativa.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, il ricorrente può chiedere l'assegnazione di un termine per adempiere e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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