Cassazione Penale, Sentenza n. 2706/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione emesso nei confronti di Pelizzola per la sua ritenuta pericolosità sociale ex art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, in relazione a condanne per usura (periodi 1999-2006) e fatti emersi nel procedimento per riciclaggio (2008-2010). Il ricorso deduce: 1) violazione dell'art. 495 comma 2 c.p.p. per mancata escussione dei testimoni indicati dalla difesa; 2) manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la movimentazione di somme è spiegabile come attività lecita di negoziazione di assegni per casinò esteri; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p., poiché le assoluzioni in sede penale avrebbero privato gli elementi indiziari dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi proposti non rientrano nei limiti di impugnabilità previsti per i procedimenti di prevenzione e, comunque, sono manifestamente infondati. È stato ritenuto legittimo il comportamento della Corte di appello che aveva ritenuto superflua l'escussione dei testimoni per assenza di documentazione a supporto e per l'oggettiva anomalia dell'operatività bancaria descritta. La cassazione ha confermato la possibilità, nel procedimento di prevenzione, di valutare autonomamente fatti anche se oggetto di assoluzione penale quando le circostanze di fatto risultino delineate e utilizzabili; in questo caso i fatti rilevanti erano già riconosciuti nei precedenti atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 lett. b)
Definisce la 'pericolosità sociale' come anche il vivere abitualmente dei proventi di attività delittuose; la Corte l'ha invocata come fondamento per la misura di prevenzione in relazione alle condanne per usura e agli elementi emersi nelle indagini.
art. 495 comma 2 cod. proc. pen.
Richiama la possibilità per la difesa di chiedere l'escussione di testimoni; la Corte ha ritenuto però legittima la decisione di non escutere i testimoni perché mancavano documenti probatori e le testimonianze risultavano potenzialmente incongruenti o superflue.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul valore delle sentenze assolutorie; la Corte ha chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può autonomamente valutare fatti anche se assolti in sede penale quando i fatti risultino comunque delineati e utilizzabili per il giudizio di pericolosità, salvo il caso (secondo orientamento) in cui la sentenza penale impedisca l'assunzione di quel fatto come indizio.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione (ammesso solo per violazione di legge); la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è quindi limitato e non include il controllo esteso sulla logica valutativa dei fatti.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, secondo comma
Richiamata per confermare la disciplina speciale dei procedimenti di prevenzione e il limite di impugnabilità in Cassazione.
art. 10 comma terzo d.lgs. 159/2011
Riafferma la limitazione del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione ai soli vizi di legge.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'antieconomicità del vizio di motivazione per manifesta illogicità; la Corte ha precisato che, nei procedimenti di prevenzione, tale censura non è normalmente sindacabile in Cassazione se non nei casi di motivazione totalmente assente o meramente apparente.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione sulle assoluzioni: la Corte ha spiegato che un'assoluzione non impedisce automaticamente l'utilizzo dei fatti in sede di prevenzione se i fatti sono comunque accertati e utilizzabili per il giudizio di pericolosità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione alla gravità dell'inammissibilità, ad una somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi di legge: non è possibile chiedere la riforma in Cassazione per mera diversa valutazione dei fatti o per presunta illogicità della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
- La mancata escussione di testimoni indicati dalla difesa può essere legittima se il giudice ritiene le testimonianze irrilevanti o se manca documentazione probatoria concreta a supporto delle allegazioni difensive, specialmente quando i fatti contestati sono lontani nel tempo.
- L'esistenza di sentenze assolutorie in sede penale non esclude automaticamente l'utilizzo degli stessi fatti in un procedimento di prevenzione: il giudice della prevenzione può valutare autonomamente gli elementi di fatto, se questi risultano delineati e possono giustificare la pericolosità, salvo i casi in cui la sentenza penale renda irrevocabilmente inesistente il fatto.
- Per giustificare movimentazioni finanziarie atipiche in sede di prevenzione è necessario offrire documenti probatori solidi (contratti, registrazioni contabil i, prove documentali); mere dichiarazioni senza supporto documentale sono facilmente ritenute insufficienti.
- Presentare ricorsi manifestamente fuori dai limiti di impugnabilità espone al pagamento delle spese e a sanzioni economiche (ammenda); è quindi necessario valutare preliminarmente l'ammissibilità del motivo in base alla normativa speciale sui procedimenti di prevenzione.
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