Sentenza n. 716/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione Prot. n. 64186 del 6 novembre 2023, con la quale è stata ordinata al ricorrente la demolizione delle opere edilizie abusivamente eseguite in Via Sferracavalli n. 69, su fabbricato identificato in catasto al foglio n. 19 particella n. 405 sub. 8;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che gli ingiungeva di demolire diverse opere realizzate sul proprio immobile: una tettoia in legno con copertura in tegole, una struttura metallica con telo plastico qualificata dal ricorrente come pergotenda, un muro di recinzione, una pensilina ancorata al fabbricato e alcune difformità rispetto al titolo edilizio in sanatoria, tra cui un balcone, modifiche alle aperture e pensiline a copertura dei balconi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 16 e seguenti della l.r. Lazio n. 15/2008, nonché travisamento dei fatti, carenza di motivazione e mancata considerazione del legittimo affidamento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3, 6, 10 e 33 del d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, con specifico riferimento alla struttura metallica con copertura in telo plastico. Con il terzo motivo ha sostenuto che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità avrebbe dovuto determinare la sospensione dell'ordinanza di demolizione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 3819/2026, relativo alle medesime opere, e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso. Ha ritenuto che il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di costruire in sanatoria relativo alle stesse opere oggetto dell'ordinanza di demolizione abbia eliminato l'abuso edilizio e reso inefficace il provvedimento repressivo, privando il ricorrente di una concreta utilità derivante dall'eventuale annullamento. La fattispecie è stata qualificata non come cessazione della materia del contendere, che presupporrebbe l'integrale soddisfazione della pretesa, ma come sopravvenuta carenza di interesse, poiché è divenuta definitivamente inutile la prosecuzione del giudizio. Inoltre, la dichiarazione espressa del difensore circa il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso, resa prima della decisione, ha vincolato il giudice in applicazione del principio dispositivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto d'interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per fatti o atti sopravvenuti, la prosecuzione del processo non può più procurare alcuna utilità alla parte ricorrente.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della sopravvenuta mancanza di interesse determinata da fatti o atti sopravvenuti che rendono inutile la prosecuzione del processo.
art. 36 d.P.R. 380/2001
permesso di costruire in sanatoria
Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per le medesime opere oggetto dell'ordinanza di demolizione elimina l'abuso edilizio e rende inefficace il provvedimento repressivo, determinando il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione.
Massime di principio
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un permesso di costruire in sanatoria relativo alle medesime opere oggetto di un'ordinanza di demolizione elimina l'abuso edilizio e rende inefficace il provvedimento repressivo, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'ordinanza.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto intervenuta durante il processo renda chiara e definitiva l'inutilità di una eventuale pronuncia di annullamento; in tal caso il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la soddisfazione integrale della pretesa azionata, mentre il mero venir meno dell'utilità concreta della decisione determina sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità.
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; la dichiarazione espressa di non avere più interesse alla definizione del giudizio impone al giudice, in applicazione del principio dispositivo, di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
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