Sentenza del 02/10/2018 n. 6687 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello -. - Motivi specifici dell'impugnazione - Riproposizione dei motivi del ricorso - Sufficienza-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la sufficienza dei motivi di appello nel processo tributario e, dall'altro, la corretta determinazione del reddito d'impresa mediante il trattamento delle rimanenze. In particolare, è stato affermato che l'onere di specificità previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere assolto anche riproponendo in appello le contestazioni formulate contro l'atto impositivo, purché siano poste in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al merito contabile, in applicazione del principio di continuità dei valori di bilancio, le variazioni tra le rimanenze finali di un esercizio e le esistenze iniziali dell'esercizio successivo concorrono alla formazione del reddito.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che, nel processo tributario, l'appello non richiede necessariamente una critica formalmente articolata in modo autonomo rispetto al ricorso originario: è sufficiente che le ragioni già dedotte siano riproposte in modo comprensibile e riferito alla decisione impugnata. È stata inoltre confermata l'applicazione del principio di continuità dei valori di bilancio, secondo cui le variazioni delle rimanenze incidono sul reddito d'esercizio. Nel complesso, l'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria sul profilo sostanziale relativo alla rilevanza delle rimanenze, pur ammettendo un'interpretazione non formalistica dei motivi d'appello.
Norme richiamate
Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992
Motivi specifici dell'impugnazione
L'onere di specificità dei motivi d'appello è assolto quando l'appellante ripropone le ragioni di contestazione dell'atto impositivo in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata. Non è necessaria una formulazione sacramentale o completamente autonoma rispetto alle difese già svolte.
Art. 92, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le rimanenze finali e le esistenze iniziali partecipano alla determinazione del reddito d'impresa. In base al principio di continuità dei valori di bilancio, le variazioni delle rimanenze tra esercizi consecutivi devono essere contabilizzate e concorrono alla formazione del reddito.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva piena: il giudice può riesaminare il merito della controversia nei limiti delle questioni devolute.
- La specificità dei motivi d'appello va valutata in concreto. La riproposizione delle contestazioni originarie può essere sufficiente se consente di comprendere quali argomenti della sentenza vengono contestati e per quali ragioni.
- È comunque prudente collegare espressamente ogni motivo alla motivazione della sentenza di primo grado, evitando una mera riproduzione generica o totalmente avulsa dalla decisione impugnata.
- Per le imprese, le rimanenze finali di un esercizio devono mantenere continuità con le esistenze iniziali dell'esercizio successivo; le variazioni rilevano nella determinazione del reddito d'esercizio.
- Una contestazione fiscale sulle rimanenze non può essere valutata isolando un singolo esercizio, ma deve considerare la corretta continuità dei valori contabili tra esercizi consecutivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ott 2018Sentenza del 02/10/2018 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 2 ott 2018Sentenza del 02/10/2018 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 2 ott 2018Sentenza del 02/10/2018 n. 1551 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 2 ott 2018Sentenza del 02/10/2018 n. 1553 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 2 ott 2018Sentenza del 02/10/2018 n. 2319 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 ott 2018Sentenza del 02/10/2018 n. 2320 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →