Sentenza n. 4632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della Sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 653 del 15 marzo 2024, resa inter partes, concernente il parere contrario della Soprintendenza sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica di un muro di contenimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro il parere contrario della Soprintendenza sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica per la ricostruzione di un muro di contenimento
Esito
Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Arcidiocesi aveva impugnato il parere contrario della Soprintendenza, il preavviso di diniego e gli atti connessi, deducendo violazione della disciplina edilizia e paesaggistica, degli artt. 1, 2, 3 e 21-septies l. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento e dei principi di affidamento, correttezza, buona fede e leale cooperazione, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità, illogicità, perplessità, contraddittorietà, travisamento e sviamento. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il parere soprintendentizio, adottato oltre il termine previsto, avesse perso il carattere vincolante. Il Ministero della cultura e la Soprintendenza hanno appellato deducendo violazione degli artt. 146 e 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 e sostenendo di avere rispettato il termine di novanta giorni; hanno inoltre ribadito che l’intervento realizzato non consisteva nella sola ricostruzione della parte crollata e nel consolidamento della parte residua, ma comprendeva anche un parapetto in cemento a delimitazione della rampa di accesso al sagrato della chiesa, per il quale sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica. L’Arcidiocesi ha eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per violazione dell’art. 101 c.p.a., ne ha sostenuto l’infondatezza e ha riproposto in appello, in via incidentale, i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale, ritenendo sussistente l’interesse dell’Amministrazione a impugnare la sentenza di primo grado, benché formalmente favorevole, poiché essa si fondava sulla sopravvenuta inefficacia del parere impugnato. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per estraneità delle censure rispetto al giudizio di primo grado, trattandosi dell’impugnazione proposta dalla parte soccombente in primo grado. Nel merito ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse. L’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 assegna alla Soprintendenza un termine perentorio di novanta giorni: il suo inutile decorso non determina un assenso tacito, ma comporta la decadenza dello specifico potere di rendere un parere vincolante per l’amministrazione procedente. La Soprintendenza può comunque intervenire nel procedimento con un contributo partecipativo non obbligatorio e non vincolante. Nel caso concreto, il termine è stato calcolato in 40 giorni dal ricevimento dell’istanza alla richiesta di integrazioni, 41 giorni dalla ricezione delle integrazioni al preavviso di diniego e 14 giorni dal venir meno della sospensione connessa al preavviso alla pronuncia del parere, per complessivi 95 giorni. La richiesta di integrazioni ha avuto effetto sospensivo e non interruttivo; analogamente, il termine è rimasto sospeso durante il periodo previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni. Poiché il parere è intervenuto dopo la scadenza del termine perentorio, esso non era cogente e il ricorso contro di esso era privo di interesse. L’appello incidentale dell’Arcidiocesi, relativo ai motivi di primo grado non esaminati, è stato dichiarato improcedibile. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
l’inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni determina, anziché la formazione di un atto di assenso tacito, la mera decadenza dello specifico potere assegnato dal legislatore alla Soprintendenza di vincolare l’amministrazione procedente nella decisione finale
Il termine di novanta giorni è perentorio. Il suo decorso non produce assenso tacito, ma priva la Soprintendenza del potere di adottare un parere vincolante; resta possibile un intervento partecipativo non obbligatorio e non vincolante.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina dell’autorizzazione paesaggistica e alla necessità della preventiva autorizzazione per l’intervento.
art. 10-bis l. 241/1990
Il periodo concesso per la presentazione delle osservazioni al preavviso di diniego sospende il decorso del termine, che riprende dopo il venir meno della causa di sospensione.
art. 101 c.p.a.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione della delimitazione delle censure è stata respinta, poiché l’appello era proposto dalla parte soccombente in primo grado.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza da remoto.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Richiamato per la trattazione da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 per il parere della Soprintendenza in materia di accertamento della compatibilità paesaggistica, se inutilmente decorso, non determina la formazione di un assenso tacito, ma comporta la decadenza del potere della Soprintendenza di vincolare l’amministrazione procedente nella decisione finale.
- Dopo la scadenza del termine perentorio, la Soprintendenza non è privata della possibilità di intervenire nel procedimento, ma può rendere soltanto un contributo partecipativo non obbligatorio e non vincolante.
- La richiesta di integrazioni documentali sospende, senza interromperlo, il decorso del termine previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004; pertanto, il tempo già trascorso prima della richiesta deve essere computato nel termine complessivo.
- Il periodo successivo alla comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, fino alla scadenza del termine per le osservazioni e al venir meno della relativa sospensione, non si computa nel termine per l’adozione del parere soprintendentizio.
- Un parere soprintendentizio adottato oltre il termine perentorio e quindi privo di efficacia vincolante non determina una lesione attuale dell’interesse del destinatario, con conseguente difetto di interesse a impugnarlo in giudizio.
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