Cassazione Civile, Ordinanza n. 19720/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di intimazione notificato via PEC e dal successivo rigetto dell'appello dell'ente della riscossione da parte della Commissione tributaria regionale. I giudici di merito avevano ritenuto inesistente la notificazione perché effettuata a mezzo PEC, assumendo che tale mezzo non assicurasse la certezza legale della conoscenza dell'atto e rilevando altresì la mancanza di firma sull'atto notificato. L'ente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che, anche a voler qualificare la notificazione come nulla e non inesistente, la stessa doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la società aveva ricevuto l'atto, lo aveva impugnato tempestivamente e lo aveva allegato al ricorso; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, come integrato dall'art. 38, comma 4, del D.L. 78/2010, affermando che la prova dell'invio e della consegna via PEC era sufficiente e che, nel caso concreto, l'allegato al messaggio costituiva l'originale digitale dell'atto, non richiedendo firma digitale né attestazione di conformità. La società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha richiamato il principio per cui l'irritualità della notificazione a mezzo PEC non determina nullità quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza da parte del destinatario. Ha inoltre ribadito che la notifica della cartella o dell'atto esattoriale può avvenire sia tramite documento informatico nativo digitale sia tramite copia informatica di un documento analogico, e che non è necessaria l'attestazione di conformità quando la conformità della copia all'originale non sia stata espressamente disconosciuta. Poiché nel processo la società non aveva contestato espressamente la conformità della copia informatica allegata alla PEC, la doglianza dell'ente della riscossione è stata accolta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza effettiva da parte del destinatario.
art. 26 del D.P.R. 602/1973
La notificazione degli atti della riscossione può essere eseguita via PEC sulla base della prova dell'invio e della consegna nella casella del destinatario, senza ulteriori formalità non previste dalla legge.
art. 38, comma 4, del D.L. 31/5/10 n. 78
È richiamato quale norma integrativa della disciplina della notifica degli atti esattoriali via PEC.
art. 1, lett. f), del D.P.R. n. 68 del 2005
Il messaggio PEC è qualificato come documento informatico composto dal testo, dai dati di certificazione e dagli eventuali allegati.
art. 1, lett. i-ter), del CAD
Definisce la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico come documento informatico avente contenuto e forma identici all'originale analogico.
art. 1, lett. i-quinquies), del CAD
Definisce il duplicato informatico come il documento ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario.
art. 22 CAD, comma 3
Le copie per immagine di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1
È richiamato come intervento modificativo dell'art. 22 CAD in materia di efficacia probatoria delle copie informatiche.
Massime di principio
- La notificazione di un atto a mezzo PEC, anche se eseguita in modo irrituale, non è nulla quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e ne abbia avuto conoscenza, realizzandosi così il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- Nelle notificazioni via PEC degli atti della riscossione, la prova dell'invio e della consegna al destinatario è sufficiente a dimostrare la regolarità della trasmissione, senza che siano necessarie formalità ulteriori non previste dalla disciplina speciale.
- Un atto allegato a un messaggio PEC può avere efficacia probatoria come duplicato informatico o come copia informatica di un originale analogico; in tale ultimo caso, la mancanza di attestazione di conformità non è decisiva se la conformità all'originale non è stata espressamente disconosciuta.
- Il giudice di merito non può ritenere invalida la notifica via PEC solo per l'assenza di firma digitale o di attestazione di conformità, se la forma del documento e la sua provenienza sono comunque ricavabili dal sistema normativo applicabile e non vi è contestazione specifica della conformità della copia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19604/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19605/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19607/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19608/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19610/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19612/2025 del 16/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →