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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44695/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna (reati di usura aggravata in concorso e usura aggravata continuata) sostenendo che la Corte di Appello aveva ecceduto nel sindacare le "nuove" prove, valutandone nel merito l'attendibilità e la loro idoneità a travolgere il precedente convincimento, nonché lamentando carenza di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità; si contestava inoltre che alcune prove (escussioni di testimoni ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen.) fossero rilevanti e non adeguatamente valutate

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore: l'Avv. Enzo Lepre non aveva rilasciato una nuova procura speciale per proporre il ricorso in Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione, avendo utilizzato la procura rilasciata per la sola presentazione dell'istanza di revisione dinanzi alla Corte territoriale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che interpreta l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. nel senso che per impugnare la dichiarazione di inammissibilità della revisione è necessaria una procura speciale specifica per il grado di impugnazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione svolta sulla richiesta di revisione; la Corte non ha però deciso sul merito della fondatezza dell'istanza ma ha rigettato il ricorso per difetto di legittimazione del difensore, senza entrare nella questione interpretativa sollevata

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella narrativa delle prove "nuove" (escussione di testi ai sensi dell'art. 391-bis); la Corte territoriale aveva riassunto prove già esistenti agli atti, ma la Cassazione non ha esaminato la rilevanza sul merito in quanto ha deciso per l'inammissibilità procedurale

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte come norma che implica l'obbligo di procura speciale per promuovere il ricorso in Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione: la legittimazione del difensore richiede una procura espressa per il grado di impugnazione, non estendibile automaticamente dalla procura utilizzata per l'istanza di revisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna al pagamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sulla decisione di inammissibilità, ma è menzionato quale passo procedurale

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione è necessaria una procura speciale rilasciata espressamente per quel grado: la procura conferita per la presentazione dell'istanza di revisione non vale automaticamente per l'impugnazione della sua inammissibilità
  • Il difetto di legittimazione del difensore determina l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte di Cassazione entri nel merito delle questioni sostanziali sollevate
  • Quando si fonda una richiesta di revisione su "prove nuove", è importante dimostrare chiaramente la loro novità e la loro idoneità a travolgere il precedente convincimento; tuttavia, se il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, tali questioni non saranno esaminate nel merito
  • La Corte può richiamare precedenti giurisprudenziali che chiariscono limiti e condizioni di legittimazione degli incarichi difensivi; gli avvocati devono curare formalmente il rilascio di procure specifiche per ogni grado di giudizio quando la legge o la prassi lo richiedono
  • La censura sulla motivazione dell'ordinanza di inammissibilità (es. mancata spiegazione del perché le prove nuove siano irrilevanti) rimane materia da sollevare solo se il ricorso sia ammissibile: quindi occorre prima soddisfare i requisiti formali di impugnazione

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