Ordinanza n. 41/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di decadenza dei nulla osta all’ingresso del 14.08.2025 ovvero per istanza pna- l-2023-115514 – Hossain Billal; istanza p-na-l-2023-115997– Samsuddin Md; istanza p na/l/2023/115370 – Yousuf Abu; istanza p-nal- 2023-115810 – ullah md habib; istanza p na/l/2023/114450 – hossain imran; e istanza p-na-l-2023-114806 – islam md shafiqol;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di decadenza dai nulla osta all'ingresso adottati il 14 agosto 2025, relativi a sei istanze di ingresso per lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato i provvedimenti ministeriali di decadenza dai nulla osta all'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non specifica i vizi di legittimità dedotti contro gli atti, ma dà conto dell'interlocuzione della ricorrente con l'Ambasciata d'Italia a Dhaka e dell'avvio di un procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione. La domanda cautelare è stata valutata alla luce dell'art. 55 c.p.a., con riferimento alla sussistenza di un concreto e attuale interesse alla misura interinale e al rischio di un pregiudizio non altrimenti evitabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione. In sede cautelare, caratterizzata da sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto non percepibile un concreto e attuale interesse alla misura. La tutela cautelare è stata qualificata come eccezionale e residuale, destinata a neutralizzare un pregiudizio non altrimenti evitabile o evitabile soltanto con sacrificio sproporzionato. Nel caso concreto, il pregiudizio prospettato e il correlato interesse ad agire risultano essersi trasferiti sul procedimento di riesame, già iniziato o comunque in corso, come comprovato dall'interlocuzione con l'Ambasciata di Dhaka e dalla documentazione prodotta dal Ministero. Tale procedimento dovrebbe condurre all'adozione di determinazioni idonee ad assorbire gli atti impugnati, rendendo dubbia la procedibilità della domanda cautelare. Inoltre, nelle more, non sono emersi né sono stati allegati pericoli di irreversibile compressione della sfera giuridica della ricorrente o dei lavoratori interessati, ai quali è assicurata la permanenza nel territorio nazionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede un concreto e attuale interesse e opera per evitare un pregiudizio non altrimenti evitabile, ovvero evitabile soltanto mediante un sacrificio sproporzionato; l'avvio di un procedimento di riesame idoneo ad assorbire gli atti impugnati e l'assenza di un pregiudizio irreversibile possono giustificare il rigetto della sospensione.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa ha carattere eccezionale e residuale e può essere concessa soltanto quando occorra neutralizzare un pregiudizio concreto, attuale e non altrimenti evitabile, oppure evitabile solo mediante un sacrificio sproporzionato.
- L'avvio di un procedimento di riesame dell'atto impugnato, destinato potenzialmente ad assorbirlo mediante nuove determinazioni, può far venir meno o rendere dubbio il concreto e attuale interesse alla sospensione cautelare dell'atto originario.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, nelle more del riesame amministrativo, non sia allegato o dimostrato un pericolo di irreversibile compressione della posizione giuridica del ricorrente.
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