Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1000/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del 3.10.2023 con il quale è stato imposto il divieto di detenzione armi e munizioni.

Giustizia amministrativa202400066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 3 ottobre 2023, notificato il 2 novembre 2023, adottato su proposta della Questura dopo il diniego del rinnovo del porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione dell'art. 39 TULPS, sostenendo che non sussistessero ragioni di urgenza e che non fosse titolare di licenza né detenesse armi da oltre cinque anni. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, omessa istruttoria e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e leale collaborazione, contestando la rilevanza e l'attualità della propria pregressa condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare, minacce e ingiuria, nonché delle segnalazioni e dei precedenti riferiti a familiari e affini. Ha inoltre evidenziato l'archiviazione di un procedimento per stupefacenti, l'assenza di rapporti attuali con la ex compagna, la risalenza dei fatti e, in corso di causa, l'intervenuta riabilitazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che la natura cautelare e preventiva dei provvedimenti in materia di armi giustifichi, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'omissione del contraddittorio procedimentale, in ragione dell'esigenza di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità. Ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva già partecipato al procedimento davanti alla Questura, fondato sui medesimi fatti, e non aveva indicato ulteriori elementi che avrebbe potuto dedurre davanti al Prefetto e che avrebbero potuto incidere sull'esito. Quanto alle censure sostanziali, il Collegio ha riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza ampia discrezionalità prognostica nella valutazione dell'affidabilità del soggetto, nei limiti della congruità e ragionevolezza. Il divieto non ha natura sanzionatoria, non richiede un concreto abuso delle armi e può fondarsi su un ragionevole rischio desunto anche da elementi privi di autonoma rilevanza penale. Nel caso concreto, il provvedimento risultava adeguatamente motivato sulla base della condanna personale non ancora riabilitata al momento dell'adozione, dei rapporti con il cognato gravato da accuse associative di tipo mafioso e della coabitazione o comunque dei legami con il fratello condannato per reati in materia di stupefacenti. La mancata detenzione attuale di armi non impediva l'adozione preventiva del divieto. La riabilitazione intervenuta durante il giudizio non incideva sulla legittimità dell'atto, da valutare con riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza considerando i fatti sopravvenuti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando, per la natura cautelare e preventiva del provvedimento in materia di armi, sussista un'esigenza di celerità connessa alla tutela della pubblica sicurezza; la rilevanza della partecipazione già svolta in un procedimento precedente può inoltre escludere l'incidenza concreta dell'omissione.

  • art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nel vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti di chi non offra totale affidamento di non abusarne.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale espressione del generale divieto di portare e detenere armi, rispetto al quale la detenzione costituisce fatto eccezionale.

  • art. 4 l. 110/1975

    È richiamato quale conferma del generale divieto di portare e detenere armi.

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990

    Richiamato con riferimento alle segnalazioni e alla condanna del fratello del ricorrente e alla segnalazione personale poi archiviata; tali elementi sono valutabili nel quadro prognostico complessivo.

  • art. 7 l. 203/1991

    Richiamato nella descrizione delle indagini per reati aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, quali elementi del contesto valutato dall'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nella sentenza.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità del destinatario, anche in assenza di un concreto abuso delle armi o di fatti aventi autonoma rilevanza penale.
  • Nella materia delle armi l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice nei limiti della congruità, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione; è sufficiente un ragionevole rischio di uso improprio, non essendo necessaria la prova di un pericolo concreto già verificatosi.
  • La natura cautelare e preventiva del divieto di detenzione di armi può giustificare, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, quando l'amministrazione ravvisi un'esigenza di celerità connessa alla tutela della pubblica sicurezza.
  • L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'interessato abbia già partecipato a un precedente procedimento fondato sui medesimi fatti e non indichi elementi ulteriori, concretamente rilevanti, che avrebbe potuto dedurre nel procedimento conclusosi con l'atto impugnato.
  • La legittimità di un provvedimento prefettizio in materia di armi deve essere valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una riabilitazione intervenuta successivamente non elimina retroattivamente il potere valutativo dell'amministrazione, salva la possibilità di presentare una nuova istanza fondata sui fatti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.