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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24204/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., con contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p., sostenendo in sostanza che la riferibilità soggettiva del fatto sarebbe stata erroneamente valutata. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la censura ripropone in modo sostanzialmente pedissequo le doglianze già formulate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che la questione sulla riferibilità soggettiva del fatto e sulla conseguente riqualificazione non era stata specificamente devoluta al giudice di appello e non può quindi essere proposta per la prima volta in cassazione, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza. Sul secondo motivo osserva che esso si risolve nella mera reiterazione di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata, con conseguente difetto di specificità. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis, comma 1, c.p.

    evocato come possibile fattispecie meno grave rispetto a quella contestata, in relazione alla richiesta di riqualificazione del fatto

  • art. 497-bis, comma 2, c.p.

    fattispecie per la quale era stata confermata la condanna in appello

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato per affermare che in cassazione non possono proporsi questioni non dedotte specificamente in appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente e specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima per ragioni oggettive.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese integra un motivo solo apparente e privo di specificità.
  • Quando i motivi di ricorso si collocano fuori dai limiti del devolutum o difettano di specificità, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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