Sentenza n. 3731/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione di due manufatti in legno realizzati sine titulo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la declaratoria di inammissibilità del loro intervento nel giudizio di primo grado, sostenendo che l’atto dovesse essere qualificato come prosecuzione volontaria del processo da parte dei successori del ricorrente originario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., richiamato dall’art. 79 c.p.a., ovvero come intervento tempestivo in ragione della mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione. Nel merito deducevano che i due manufatti, aventi superficie di 10 e 6 mq e volumetria rispettivamente di circa 34 e 20 mc, fossero preesistenti al 1967 e, comunque, anteriori al vincolo paesaggistico imposto sul territorio comunale il 26 marzo 1966. Invocavano cartografie catastali del 1955, rilievi aerofotogrammetrici dell’Istituto Geografico Militare del 1956-1974, relazioni tecniche e dichiarazioni sostitutive di privati. Sostenevano quindi che all’epoca della realizzazione non fosse necessaria la licenza edilizia, per l’assenza di un piano regolatore e di perimetrazione del centro abitato, né l’autorizzazione paesaggistica. Deducevano inoltre il difetto di istruttoria sull’epoca di realizzazione delle opere, l’omessa motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione e la lesione dell’affidamento derivante dal lungo tempo trascorso. Contestavano infine l’utilizzabilità della relazione istruttoria depositata tardivamente dal Comune in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità della relazione istruttoria comunale, rilevando che il ritardo era stato motivato dal difficile reperimento degli atti, che il termine fissato dall’ordinanza istruttoria non era previsto a pena di decadenza e che il differimento dell’udienza aveva comunque consentito agli appellanti di esaminare e contestare la relazione. Nel merito ha ritenuto infondato l’appello, prescindendo dall’esame della declaratoria di inammissibilità dell’intervento perché la domanda era comunque infondata. I manufatti, creando volume e superficie, richiedevano il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. Le prove prodotte non hanno dimostrato con ragionevole certezza che entrambe le opere fossero state realizzate anteriormente al 1967 o al 26 marzo 1966: i rilievi successivi non riportavano i manufatti, l’ingrandimento aerofotogrammetrico non riguardava necessariamente le due costruzioni contestate e poteva riferirsi alle basi o alla vasca sulle quali erano appoggiate, le mappe catastali indicavano un solo manufatto e le dichiarazioni private erano generiche. Gravava sui privati l’onere di provare rigorosamente lo status quo ante e l’eventuale esistenza di titoli abilitativi, onere non assolto. Il Collegio ha inoltre ribadito che l’ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, una comparazione degli interessi, la considerazione del lungo tempo trascorso o la tutela dell’affidamento; non deve neppure essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e gli appellanti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
La disposizione è stata invocata dagli appellanti per qualificare l’atto di intervento come prosecuzione volontaria del processo da parte dei successori del ricorrente originario, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dalla questione, decidendo l’appello nel merito.
art. 79 c.p.a.
Richiamato quale norma di rinvio all’art. 300 c.p.c. in materia di prosecuzione del processo.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 152 c.p.c.
art. 152, comma 1, c.p.c.
Il termine fissato dal giudice per il deposito della relazione istruttoria non comporta decadenza se l’ordinanza non prevede espressamente tale conseguenza; il solo ritardo nel deposito non determina quindi l’inammissibilità dell’atto.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
È stato richiamato dagli appellanti con riferimento al regime della licenza edilizia anteriormente alla riforma introdotta dalla l. n. 765/1967; la questione non ha condotto all’accoglimento perché non è stata provata l’epoca di realizzazione dei manufatti.
art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765
È stato considerato quale disposizione che ha introdotto il regime generalizzato della licenza edilizia; l’assenza di prova della preesistenza delle opere anteriormente alla sua entrata in vigore ha impedito di escludere l’abusività.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È stato richiamato in relazione alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica; poiché i privati non hanno dimostrato la realizzazione delle opere prima del vincolo paesaggistico del 26 marzo 1966, non è stata provata l’assenza dell’obbligo autorizzatorio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina repressiva dell’abuso edilizio fonda l’ordine di demolizione quale misura vincolata e doverosa, non subordinata alla specifica motivazione sull’interesse pubblico o al decorso di un termine di prescrizione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce esercizio di un potere vincolato e doveroso: una volta accertata l’assenza del titolo edilizio, non è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non attribuisce legittimità all’opera né genera, di per sé, un affidamento tutelabile del responsabile o dell’attuale proprietario; l’ordine di demolizione non richiede quindi la comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato.
- Nel giudizio di impugnazione di un’ordinanza repressiva edilizia grava sul privato l’onere di provare rigorosamente la preesistenza dell’opera rispetto alla normativa che avrebbe imposto il titolo edilizio o rispetto al vincolo paesaggistico; la prova deve offrire una ragionevole certezza sia dell’epoca di realizzazione sia della consistenza e delle caratteristiche del manufatto.
- Mappe catastali, rilievi aerofotogrammetrici non riferibili con certezza al manufatto contestato e dichiarazioni testimoniali generiche non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la preesistenza dell’opera abusiva quando non consentano di distinguere con certezza tutte le costruzioni oggetto dell’ordinanza.
- Il termine fissato dal giudice per il deposito di una relazione istruttoria produce decadenza soltanto se tale conseguenza è prevista dalla legge o espressamente stabilita dal giudice; il mero ritardo, ove sia comunque garantito il contraddittorio, non determina l’inammissibilità della relazione.
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