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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della comunicazione di esclusione ex art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023 di cui alla nota del 9 febbraio 2026, con la quale l’Azienda ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm per la fornitura quadriennale, in regime di service, di sistemi per immunoistochimica per le esigenze della S.C. Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (CUI F02268260904202500089, CIG n. B8FE6A795A); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi inclusa, ove necessario, la clausola di cui all’art. 16 del Disciplinare di Gara in parte qua.

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per la fornitura quadriennale, in regime di service, di sistemi per immunoistochimica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa concorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di esclusione adottata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera d), del d.lgs. 36/2023, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, ove necessario, la clausola dell’art. 16 del disciplinare di gara. Il testo dell’ordinanza non espone le ragioni sostanziali dell’esclusione né i singoli motivi di ricorso; precisa soltanto che la decisione cautelare collegiale è adottata per le stesse ragioni già evidenziate nella precedente fase cautelare monocratica, alla quale il Collegio rinvia.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare collegiale e ha sospeso il provvedimento di esclusione, limitatamente agli effetti necessari a consentire la partecipazione con riserva dell’impresa ricorrente alla procedura di gara. Il Collegio ha rinviato alla motivazione della precedente decisione cautelare monocratica, non riprodotta nel testo, senza esplicitare la valutazione concreta del fumus boni iuris e del periculum in mora. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 3 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa indicata per la comunicazione di esclusione impugnata; l’ordinanza non espone l’interpretazione applicata dal giudice.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina della procedura aperta; l’ordinanza non ne espone l’interpretazione applicata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale esaminata dal TAR; l’ordinanza ne applica il rito accogliendo la sospensione dell’esclusione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento di esclusione da una gara limitatamente agli effetti necessari a consentire la partecipazione con riserva dell’operatore economico, rinviando la definizione delle questioni di legittimità alla fase di merito.
  • L’accoglimento della misura cautelare non determina l’ammissione definitiva alla procedura né anticipa la decisione sulla fondatezza del ricorso, ma consente la partecipazione provvisoria dell’impresa fino alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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