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Sentenza

Sentenza n. 4541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 122/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, n. 122/2025, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di annullamento degli atti di pignoramento presso terzi e respinto nel merito le restanti censure contro l'intimazione di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo, in sintesi, difetto e carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e infondatezza della decisione di primo grado. I motivi riguardavano anzitutto la prescrizione della pretesa di AGEA; l'inammissibilità di ulteriori censure riproposte, anche sotto il profilo della normativa europea; l'inammissibilità e il rigetto di altri motivi formulati in primo grado; nonché il rigetto delle censure relative all'intimazione di pagamento e al difetto di motivazione, con richiamo anche alla violazione dell'art. 64 c.p.a. Nel giudizio d'appello l'appellante ha successivamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che ADeR aveva notificato una nuova intimazione di pagamento, riferita alla medesima cartella, con conseguente perdita di effetti dell'intimazione oggetto del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi d'appello. Il Collegio ha applicato il principio, ritenuto consolidato, secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire, ma deve pronunciare l'improcedibilità in conformità alla dichiarazione resa. Le spese del giudizio sono state compensate per giustificati motivi connessi all'andamento complessivo della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    La violazione è stata dedotta dall'appellante in relazione alla valutazione della prova e alla motivazione della sentenza di primo grado, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente o appellante di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso o dell'appello.
  • In presenza di una dichiarazione espressa di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire effettuata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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