Sentenza del 28/09/2018 n. 23498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a maggiore IRPEG, dovuta per una plusvalenza realizzata nel 2002 mediante la vendita di un terreno edificabile. La contribuente aveva impugnato la cartella contestando la fondatezza della pretesa fiscale, senza dedurre vizi propri della cartella. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo non perfezionata la notificazione del precedente avviso di accertamento, poiché non era stata provata la ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto in Cassazione che la notifica si fosse invece perfezionata con la spedizione della raccomandata e, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione, nonché che la plusvalenza fosse imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la notificazione dell'avviso di accertamento. In base all'art. 140 c.p.c., come interpretato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notifica si perfeziona per il destinatario con la ricezione della raccomandata informativa oppure, in mancanza di ritiro, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione. Poiché risultavano documentate la spedizione della raccomandata del 18 settembre 2007 e l'indicazione dell'indirizzo della contribuente, l'accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 5.000 euro per il giudizio di legittimità, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 140 cod. proc. civ.
La notificazione si perfeziona ... con la ricezione della raccomandata da parte del destinatario o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
In caso di irreperibilità relativa, il procedimento richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata informativa. Per il destinatario, la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata oppure automaticamente dopo dieci giorni dalla spedizione, anche se la raccomandata non è stata ritirata.
Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e integra, per quanto applicabile, le regole del codice di procedura civile.
Art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Impone al ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa. La riproduzione integrale degli atti può essere inidonea, salvo che il ricorso consenta comunque di individuare con chiarezza i fatti processuali rilevanti.
Art. 8 della legge n. 890 del 1982
La relativa disciplina è stata estesa dalla Corte costituzionale alla notificazione effettuata direttamente dall'ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore, prevedendo il perfezionamento per compiuta giacenza dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Sentenza Corte costituzionale n. 3 del 2010
Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 140 c.p.c. e ha stabilito che la notifica non si perfeziona per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma con la ricezione o, comunque, dopo dieci giorni dalla spedizione.
Artt. 67 e 61 del D.P.R. 917 del 1986
Sono stati invocati dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione del terreno edificabile; la Corte non ha esaminato tali motivi perché assorbiti dall'accoglimento delle censure sulla validità della notifica.
Art. 35 del D.L. n. 233 del 2006
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in tema di imponibilità della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno qualificato come edificabile; la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Quando un atto tributario non viene consegnato per temporanea irreperibilità del destinatario, occorre verificare tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.: deposito presso la casa comunale, avviso alla porta e raccomandata informativa.
- La mancata ricezione o il mancato ritiro della raccomandata informativa non impediscono necessariamente il perfezionamento della notifica: decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione, la notifica si considera perfezionata per legge, purché la spedizione e l'indirizzo siano adeguatamente documentati.
- Se l'avviso di accertamento è stato validamente notificato e non è stato impugnato nei termini, diventa definitivo. In tal caso, la successiva impugnazione della cartella non può normalmente contestare la fondatezza dell'imposta, ma soltanto eventuali vizi propri della cartella o fatti successivi impeditivi o estintivi del debito.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale esporre in modo sintetico e mirato i fatti rilevanti e indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure.
- Quando la Cassazione accerta che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
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