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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28593/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001 contestando a un consorzio tra enti locali, poi trasformato in società, il mancato pagamento di Irpeg, Irap e Iva. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che essa non svolgesse attività commerciale ma si limitasse ad approvvigionare acqua per i Comuni consorziati, mentre la distribuzione agli utenti era svolta dai Comuni. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il primo giudice, valorizzando le finalità statutarie e l'attività concretamente svolta, escludendo la soggettività passiva dell'ente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 4, comma 1, lett. f), L. n. 36/1994, per non avere il giudice di merito considerato statuto e convenzione, dai quali sarebbe emerso lo svolgimento del servizio idrico integrato e non della sola captazione/adduzione; 2) violazione degli artt. 2195 e 2247 c.c., sostenendo che la natura commerciale dipenderebbe dalla previsione statutaria e dall'economicità della gestione, non dal concreto esercizio, e che l'attività di captazione e adduzione era comunque ausiliaria rispetto al servizio di distribuzione; 3) violazione degli artt. 87 e 88 (ora 73 e 74) d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 22 e 25 L. n. 142/1990 e dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000, deducendo che, una volta riconosciuta la gestione del servizio idrico integrato, l'ente doveva essere considerato soggetto passivo Irpeg, Irap e Iva, anche quale consorzio-azienda speciale e non mero consorzio di funzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha escluso che potesse essere ritenuta soggettività passiva ai fini Irpeg, perché per i consorzi tra enti locali l'art. 74 d.P.R. n. 917/1986 prevede una esclusione assoluta dall'imposta, che rende irrilevante la verifica della natura commerciale dell'attività. Ha invece ritenuto fondati i motivi relativi a Irap e Iva: la sentenza impugnata non aveva verificato secondo i corretti criteri se l'attività svolta integrasse, rispettivamente, il presupposto Irap quale attività autonomamente organizzata e quello Iva quale prestazione di servizi onerosa con nesso diretto tra servizio e corrispettivo. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 4, comma 1, lett. f), L. n. 36/1994

    è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la natura commerciale del servizio idrico integrato svolto dall'ente.

  • artt. 2195 e 2247 c.c.

    sono stati invocati per qualificare l'attività come commerciale e l'ente come imprenditore.

  • art. 87 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato unitamente all'art. 88, nel testo vigente ratione temporis, per il regime dei soggetti passivi Irpeg.

  • art. 88 d.P.R. n. 917/1986

    la Corte lo interpreta nel senso che il primo comma esclude in via assoluta dall'imposta i consorzi tra enti locali, rendendo irrilevante la natura commerciale dell'attività.

  • art. 74 d.P.R. n. 917/1986

    norma vigente che riproduce il contenuto dell'art. 88: i consorzi tra enti locali non sono soggetti all'imposta.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 22

    ha inserito tra i soggetti esclusi dall'imposta i consorzi tra enti locali, facendo venir meno la precedente distinzione tra consorzi-funzione e consorzi-azienda.

  • art. 22 L. n. 142/1990

    richiamato dalla ricorrente in relazione al regime dei servizi pubblici locali.

  • art. 25 L. n. 142/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del consorzio quale azienda speciale/consorzio-azienda.

  • art. 113 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente in tema di gestione dei servizi pubblici locali.

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    la Corte afferma che il presupposto Irap sussiste per l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni o alla prestazione di servizi e che, per società ed enti, l'attività esercitata costituisce comunque presupposto d'imposta.

  • art. 3, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 446/1997

    individua come soggetti passivi Irap le amministrazioni pubbliche, tra cui i loro consorzi.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993

    definisce le amministrazioni pubbliche includendo anche i consorzi fra enti locali.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 446/1997

    richiamato quale criterio di determinazione del valore della produzione netta per i soggetti pubblici, distinguendo tra attività commerciali e non.

  • art. 17 d.P.R. n. 633/1972

    la soggettività passiva Iva va individuata in relazione alle operazioni imponibili effettuate.

  • art. 4 d.P.R. n. 633/1972

    la Corte lo interpreta nel senso che gli enti pubblici e i consorzi sono imponibili Iva per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività commerciali o agricole e, più in generale, quando ricorrano i presupposti dell'operazione imponibile.

  • Direttiva CEE 17 maggio 1977 n. 388, art. 4

    richiamata per affermare il principio comunitario della soggettività passiva di chi esercita indipendentemente un'attività economica.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    riferimento comune ai motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Per i consorzi tra enti locali, ai fini delle imposte dirette, l'esclusione prevista dalla legge opera in modo assoluto: non occorre né è consentito indagare se l'attività concretamente svolta abbia natura commerciale, perché la norma sottrae tali soggetti alla soggettività passiva Irpeg/Ires.
  • Ai fini Irap, la soggettività passiva degli enti pubblici e dei loro consorzi non dipende dalla qualificazione commerciale dell'attività, ma dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi; la verifica sulla natura commerciale può rilevare solo per la determinazione della base imponibile.
  • Ai fini Iva, un ente pubblico o un consorzio è soggetto passivo quando effettua cessioni o prestazioni imponibili e, in particolare, quando esiste un rapporto giuridico sinallagmatico con un corrispettivo che costituisca il controvalore effettivo del servizio reso.
  • La qualifica di attività svolta in veste di pubblica autorità o nell'ambito del regime giuridico proprio dell'ente è decisiva per l'eventuale esclusione dall'Iva; se invece l'ente opera secondo un regime analogo a quello degli operatori economici privati, l'imposizione permane.
  • Per stabilire la imponibilità Iva di una prestazione non è decisivo che il corrispettivo sia pari ai costi o sia parametrato al bilancio: conta la presenza di un nesso diretto tra servizio e corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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