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Ordinanza

Ordinanza n. 59/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 00265/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione III, n. 265/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il raggruppamento temporaneo di imprese ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia n. 265/2026, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo non emergono il contenuto della controversia sostanziale, l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti in appello. Il giudice ha rilevato la necessità di approfondire le questioni prospettate nella fase di merito.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza pubblica prevista dall'art. 119, comma 3, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere soddisfatte mediante la sollecita definizione della causa nel merito e che le questioni prospettate richiedessero approfondimento. Non è stata disposta una sospensione espressa della sentenza con autonoma misura interdittiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare in appello.

  • art. 119, comma 3, c.p.a.

    Consente, nel rito speciale, la fissazione dell'udienza pubblica; l'istanza cautelare è stata accolta limitatamente a tale finalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, le esigenze del ricorrente possono essere soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza di merito quando la sollecita trattazione della causa e l'approfondimento delle questioni controverse costituiscano una tutela cautelare adeguata, senza necessità di sospendere autonomamente l'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.
  • Nel rito speciale previsto dall'art. 119, comma 3, c.p.a., l'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposto ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica, con definizione della misura cautelare attraverso l'accelerazione della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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