Ordinanza n. 9643/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2211/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 8428/2020, pubblicata in data 09/03/2021, notificata in data 23/04/2021, passata in giudicato. Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2211/2021, con particolare riferimento alla ricostruzione giuridica della carriera
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2211/2021, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera con inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni e anzianità di servizio pari ad anni 16, mesi 4 e giorni 23, a fini giuridici ed economici, condannando inoltre il Ministero al pagamento di euro 61.326,30, dell'incremento mensile di euro 541,62 e degli interessi legali. Il ricorrente ha dedotto che, nell'ambito dell'esecuzione già avviata, l'Amministrazione avrebbe corrisposto le differenze retributive, senza tuttavia dare esecuzione alla parte giuridica della pronuncia, relativa alla ricostruzione della carriera. Il Ministero ha successivamente depositato documentazione sostenendo l'integrale soddisfazione della pretesa: ha indicato il pagamento del credito economico in data 7 febbraio 2023 e l'adozione, da parte dell'istituto scolastico, del decreto di ricostruzione della carriera e autorizzativo di spesa n. 676, trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma e da questa sottoposto con esito positivo al controllo preventivo amministrativo-contabile.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né ha fissato la somma dovuta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti scritti dal ricorrente sulla documentazione e sulle circostanze rappresentate dal Ministero, in particolare sull'effettiva integrale esecuzione del giudicato e sulla concreta attuazione della ricostruzione giuridica della carriera. Ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare i chiarimenti, avvertendo che la mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata ancora definita.
art. 64 c.p.a.
la mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, c.p.a.
Il giudice avverte che la mancata produzione dei chiarimenti richiesti potrà essere valutata nell'ambito dell'istruttoria processuale secondo la disciplina sull'onere della prova.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 123/2011
superava il riscontro preventivo amministrativo contabile
La norma è richiamata nella relazione dell'Amministrazione con riferimento al controllo preventivo amministrativo-contabile del decreto di ricostruzione della carriera.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione documenta di avere eseguito il giudicato e il ricorrente contesta l'integralità o la concreta attuazione dell'adempimento, il giudice può acquisire chiarimenti scritti dal ricorrente prima di decidere sulla domanda.
- La richiesta di fissazione di una somma di denaro per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato non comporta l'automatica applicazione della misura, che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inadempimento o del ritardo.
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