Sentenza del 12/11/2019 n. 4468 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a E S.p.A. l’indebita detrazione di IVA per euro 768.963,00, oltre a sanzioni per euro 1.057.324,13, ritenendo riferite a operazioni oggettivamente inesistenti le transazioni di trading elettrico effettuate con G. Secondo l’Ufficio, le operazioni costituivano movimentazioni meramente cartolari, inserite in un meccanismo circolare e preordinato, senza effettivo trasferimento dell’energia. La società ha sostenuto che si trattava di normali operazioni back-to-back e di netting, lecite e diffuse nel mercato elettrico, contestando inoltre l’insufficienza degli indizi, l’inversione dell’onere della prova, la violazione del principio di neutralità dell’IVA, il difetto di motivazione dell’avviso e l’illegittimità o erronea quantificazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello di E S.p.A. e annullato integralmente l’avviso di accertamento. Ha ritenuto che l’Ufficio non avesse dimostrato, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, il coinvolgimento della società nel presunto meccanismo fraudolento facente capo a G.; la mera contrattazione con G. e la presenza del nome della società in alcuni prospetti non erano sufficienti. Il giudice ha inoltre riconosciuto che le operazioni back-to-back e il netting fisico sono pratiche commerciali ammesse nel trading energetico, anche senza trasferimento materiale dell’energia, e che l’IVA era stata versata da tutte le parti, senza danno erariale. Il diniego della detrazione avrebbe quindi violato la neutralità dell’IVA e determinato una duplicazione del pagamento. L’Ufficio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per il primo grado e euro 4.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone l’acquisto di beni o servizi nell’esercizio dell’impresa.
La detrazione è esclusa quando l’operazione è realmente inesistente. Tuttavia, l’Amministrazione deve prima dimostrare l’inesistenza dell’operazione con presunzioni gravi, precise e concordanti.
Articoli 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000
Sono stati richiamati dalla società per sostenere l’assenza di una condotta fraudolenta o penalmente rilevante. Il collegio ha valorizzato l’assenza di prova del meccanismo fraudolento e del danno erariale.
Articoli 7 e 12 della legge n. 212/2000
Riguardano le garanzie del contribuente e l’obbligo di motivazione e conoscibilità degli elementi posti a fondamento dell’accertamento. La società ne ha dedotto la violazione per il mancato accesso a parte della documentazione istruttoria.
Articolo 3 della legge n. 241/1990
Richiede la motivazione dei provvedimenti amministrativi. È stato invocato in relazione alla motivazione per relationem dell’avviso di accertamento.
Articolo 42 del d.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato in tema di motivazione dell’avviso di accertamento e di allegazione o conoscibilità degli atti richiamati.
Articolo 10 dello Statuto del contribuente
La società lo ha invocato per chiedere la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. L’Ufficio ha sostenuto che l’incertezza rilevante ricorre solo in presenza di effettivi elementi positivi di confusione.
Articolo 12, commi 5 e 7, d.lgs. n. 472/1997
Disciplina il cumulo giuridico e la continuazione delle violazioni, anche per più periodi d’imposta. La società ha lamentato il mancato computo unitario delle annualità 2009, 2010 e 2011.
Articolo 3 d.lgs. n. 472/1997
Prevede il principio del favor rei in materia sanzionatoria. La società ha sostenuto che dovessero applicarsi le misure più favorevoli introdotte dal d.lgs. n. 158/2015.
Articolo 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. È stato richiamato per l’omessa pronuncia della sentenza di primo grado sul motivo relativo al favor rei.
Cassazione, sentenze n. 15992/2000, n. 1110/2013, n. 18446/2012, n. 23626/2011 e n. 19003/2005
Affermano che, in caso di contestazione di operazioni inesistenti, l’Amministrazione deve fornire una prova presuntiva qualificata; solo dopo tale dimostrazione si trasferisce sul contribuente l’onere di provare l’effettività e veridicità delle operazioni.
Massime di principio
- La contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti non può fondarsi sulla sola anomalia economica dell’operazione, sull’assenza di trasferimento fisico del bene o sulla presenza di rapporti con soggetti ritenuti appartenenti a un gruppo: occorrono elementi specifici riferibili al singolo contribuente.
- Nel trading energetico, le operazioni back-to-back e il netting possono essere leciti anche quando non comportano un trasferimento materiale dell’energia, perché possono riguardare diritti di prelievo, copertura del rischio, differenziali di prezzo, riduzione dell’esposizione creditizia o finanziamento.
- L’Amministrazione finanziaria deve provare per prima l’inesistenza dell’operazione mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Solo successivamente il contribuente è tenuto a dimostrare la concreta effettività delle transazioni.
- Il fatto che l’IVA sia stata versata dall’emittente non rende automaticamente detraibile l’imposta, ma può assumere rilievo quando, insieme agli altri elementi, esclude una frode e un danno per l’Erario; in tal caso il diniego della detrazione può contrastare con il principio di neutralità dell’IVA.
- La valutazione deve concentrarsi sulle operazioni e sul ruolo effettivo del contribuente, non su irregolarità o comportamenti riferibili esclusivamente ad altre società del gruppo o a controparti diverse.
- Per applicare sanzioni e maggiorazioni occorre verificare concretamente il regime più favorevole, il cumulo giuridico, la continuazione tra annualità e l’eventuale esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
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