Cassazione Penale, Sentenza n. 29709/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d’appello aveva confermato, con rideterminazione della pena, la condanna di un imputato per un fatto qualificato come tentato omicidio ai danni di una persona offesa e per il porto/detenzione di arma clandestina. In appello la difesa aveva chiesto, quanto al capo A, la riqualificazione del fatto in lesioni volontarie, sostenendo che non fosse stata ricostruita la dinamica dell’aggressione, che la vittima aveva riportato lesioni non gravissime, che vi erano elementi riferibili a una condotta molesta della persona offesa prima dell’episodio e che il post factum dell’imputato (occultamento del corpo, della pistola e mancata chiamata dei soccorsi) era spiegabile con la necessità di non far scoprire la presenza dell’ospite in casa, essendo egli ai domiciliari. Quanto al trattamento sanzionatorio, la difesa aveva dedotto il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della provocazione, sull’applicazione della recidiva, sull’entità della pena base e degli aumenti, nonché sulla mancata continuazione tra i reati. In cassazione il ricorrente ha reiterato le censure sulla qualificazione giuridica del fatto, lamentando motivazione illogica e omessa considerazione del dolo e delle modalità dell’aggressione, e ha inoltre contestato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che fosse generica e che non fossero adeguatamente giustificati gli aumenti di pena e il diniego delle attenuanti invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la doglianza mirava a una diversa lettura del materiale probatorio e che, una volta accertato che l’imputato aveva colpito la vittima e che le lesioni erano conseguenza dell’aggressione, la mancanza di una ricostruzione minuta della dinamica non impediva la qualificazione del fatto come tentato omicidio. Ha escluso che le dichiarazioni della figlia dell’imputato o la lieve entità finale delle lesioni incidessero sulla qualificazione giuridica, richiamando il principio secondo cui, nel tentativo, l’idoneità degli atti va valutata ex ante sulla base della situazione concreta e non degli effetti poi effettivamente verificatisi. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche, alla recidiva e alla provocazione, perché la Corte territoriale aveva dato motivazione congrua valorizzando modalità del fatto, personalità dell’imputato e mancanza di riscontri alle allegazioni difensive. È stato invece accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio: la Corte ha rilevato carenze di motivazione nella determinazione concreta della pena, sia per il reato di tentato omicidio sia per il reato in materia di armi, in relazione agli aumenti per aggravanti e recidiva e alla diminuzione per il tentativo, poiché gli aumenti/diminuzioni erano stati fissati in misura elevata senza adeguata specificazione dei criteri ex art. 133 c.p. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto; nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
artt. 56-575 c.p.
richiamati per la qualificazione del fatto sub A come tentato omicidio
art. 61 nn. 5 e 11-quater c.p.
aggravanti contestate e applicate nel giudizio di merito
art. 23, commi 3 e 4, L. n. 110 del 1975
fattispecie relativa al capo B in materia di armi
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
base normativa delle censure di illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione
art. 62-bis c.p.
attenuanti generiche, la cui esclusione è stata ritenuta motivata
art. 99, comma quarto, c.p.
recidiva applicata e contestata nella determinazione della pena
art. 56 c.p.
disciplina del tentativo e della riduzione di pena
art. 63 c.p.
richiamato per gli aumenti in presenza di aggravanti concorrenti e per la quantificazione della pena
art. 66 c.p.
richiamato dalla Corte d’appello per i limiti degli aumenti di pena
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena che dovevano essere specificamente esplicitati
art. 52 d.lgs. n. 196/03
oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La mancanza di una ricostruzione analitica della dinamica dell’aggressione non impedisce la qualificazione del fatto come tentato omicidio quando siano accertati la condotta aggressiva dell’imputato, il nesso causale con le lesioni e indici obiettivi della potenzialità lesiva.
- Ai fini della distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio, rilevano la sede corporea attinta, l’idoneità del mezzo, le modalità dell’azione e l’intensità dei colpi; non è decisivo che l’evento morte non si sia verificato o che le lesioni siano poi risultate non gravissime.
- Nel delitto tentato, il giudizio di idoneità degli atti va compiuto ex post con riferimento alla situazione concreta rappresentatasi al momento dell’azione, ma senza lasciarsi condizionare dagli effetti realmente raggiunti.
- Il movente dell’azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità se vi è prova dell’attribuibilità della condotta all’imputato; il suo mancato accertamento non equivale a prova dell’assenza di dolo.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con il richiamo a un solo elemento sfavorevole tra quelli dell’art. 133 c.p., purché sia esplicitata l’assenza di elementi positivi valorizzabili.
- La recidiva può essere confermata quando i precedenti e il fatto oggetto di giudizio consentano di desumere una personalità stabilmente dedita al crimine, senza che sia necessaria una motivazione particolarmente ampia se la censura è generica.
- La provocazione non può essere riconosciuta quando la versione difensiva che la sorregge sia ritenuta priva di riscontri e i dati richiamati dalla difesa non dimostrino un comportamento ingiusto o provocatorio della vittima.
- Quando la pena viene determinata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, il giudice deve dare una motivazione specifica e puntuale sulla scelta concreta della misura, indicando i criteri ritenuti decisivi.
- Se il giudice applica aumenti per aggravanti o per recidiva entro margini ampi di discrezionalità, l’obbligo di motivazione cresce proporzionalmente all’allontanamento dal minimo o al ricorso al massimo consentito.
- L’ulteriore aumento per aggravanti concorrenti richiede una motivazione specifica sulla scelta di cumulare gli aumenti, non essendo sufficiente il mero richiamo alla gravità del fatto.
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