Cassazione Penale, Sentenza n. 39787/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dall'imputato tramite il difensore avv. Diego Tranchida, denunciava erronea applicazione della legge penale e processuale e vizi della motivazione. In particolare si contestava l'attendibilità delle persone offese (ritenute portatrici di interessi antagonisti), la presunta discordanza e confusione delle loro dichiarazioni rispetto ad altri testimoni che non avrebbero né visto l'investimento né udito le minacce, la mancata correlazione eziologica tra le lesioni refertate il giorno successivo e i fatti contestati e l'asserita inidoneità intimidatoria di una espressione dialettale considerata minatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fornito una motivazione adeguata, valutando l'attendibilità delle persone offese sia sotto il profilo intrinseco sia estrinseco e valorizzando riscontri quali riconoscimento fotografico, compatibilità della dinamica con le lesioni e dichiarazioni convergenti. La Corte ha affermato che le doglianze del ricorrente tendevano a un sindacato sui fatti riservato al giudice di merito e non fornivano elementi tali da evidenziare vizi logici manifesti nella motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Titone Giuliana, liquidate in complessivi euro 3800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)
Principio secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e può verificare solo la completezza e la congruità logico-giuridica della motivazione, non la rispondenza fattuale delle conclusioni.
Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008 (Ciavarella)
Solo l'argomentazione critica fondata sugli elementi probatori presenti nel provvedimento impugnato è soggetta al controllo di legittimità; la Corte valuta la rispondenza della motivazione alle regole della logica e del diritto e l'esigenza di completezza espositiva.
Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967 (Maruzzella)
Conferma il principio di plausibile opinabilità nelle valutazioni del giudice di merito, ossia la legittimità di apprezzamenti che rientrino in un ambito di ragionevole giudizio.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 (Dia)
Ribadisce che la motivazione deve essere esente da illogicità manifeste e che, se congrua e plausibile, è sottratta al sindacato in sede di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: il ricorso deve indicare vizi di logica, diritto o manifesta contraddittorietà nella motivazione, non semplici alternative ricostruzioni probatorie.
- Le valutazioni di attendibilità delle persone offese operate dal giudice di merito sono difficilmente censurabili in Cassazione se motivate e non affette da illogicità manifesta.
- Contraddizioni o divergenze tra dichiarazioni non sono, di per sé, sufficienti a invalidare la decisione di merito: devono emergere elementi in grado di disarticolare radicalmente il ragionamento giustificativo della sentenza.
- Per il delitto di minaccia, la valutazione dell'idoneità intimidatoria di espressioni dialettali o contestuali è rimessa al giudice di merito salvo che il contenuto sia manifestamente inoffensivo e ciò risulti dagli atti.
- Un ricorso evidentemente infondato può comportare non solo la sua inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali, somme a titolo di ammenda e la rifusione delle spese della parte civile.
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