Sentenza del 12/10/2016 n. 459 - Comm. Trib. Prov. Pavia
PRESCRIZIONE - Atti interruttivi - Richiesta estratto di ruolo - Irrilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la semplice richiesta dell'estratto di ruolo da parte del contribuente non costituisce un atto interruttivo della prescrizione. L'estratto di ruolo è infatti una stampa ad uso interno priva, da sola, di valore certificatorio e non dimostra l'effettiva notifica della cartella. Pertanto, in assenza di altri validi atti interruttivi notificati al contribuente, il termine di prescrizione continua a decorrere.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il credito tributario fosse prescritto, poiché era decorso il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. senza validi atti interruttivi. In particolare, contestava che la propria richiesta di documentazione all'ente impositore, avente ad oggetto l'estratto di ruolo, potesse interrompere la prescrizione.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
Il termine di prescrizione decennale del diritto di credito tributario
La norma è stata applicata nel senso che il credito tributario portato dalla cartella si prescrive ordinariamente in dieci anni, salvo il compimento di validi atti interruttivi.
Massime di principio
- La richiesta, da parte del contribuente, di un estratto di ruolo o di altra documentazione relativa al debito non equivale normalmente a un riconoscimento del debito e non interrompe la prescrizione.
- Per interrompere la prescrizione occorre un atto idoneo, proveniente dal creditore o dall'agente della riscossione, portato a conoscenza del contribuente e riferibile concretamente alla pretesa.
- L'estratto di ruolo, considerato isolatamente, è una rappresentazione interna dei dati della riscossione e non prova né la notifica della cartella né l'esistenza di un atto interruttivo.
- In una controversia sulla prescrizione è essenziale verificare le date e la prova delle notifiche degli atti successivi alla cartella, non la mera presenza del debito nell'estratto di ruolo.
- La valutazione concreta può dipendere dal contenuto della richiesta del contribuente e dagli eventuali atti successivamente notificati; pertanto, la sola richiesta documentale non è sufficiente a interrompere la prescrizione.
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