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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23245/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/01/2025 che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di somme disposto con decreto del 27/12/2024 dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Il ricorrente, terzo rispetto all'indagato, deduceva in particolare: (i) mancata motivazione circa l'esistenza del requisito del "periculum in mora" richiesto per il sequestro preventivo; (ii) mancata motivazione circa la individuazione e quantificazione del profitto netto sequestrabile.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo della decisione: il ricorrente, in quanto terzo rispetto all'indagato, non è legittimato a sindacare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare (ossia il "fumus commissi delicti" e il "periculum in mora"), potendo limitarsi a dedurre la propria effettiva titolarità del bene sequestrato e l'assenza di collegamenti concorsuali con l'indagato; quindi manca interesse a impugnare sotto i profili sostanziali sollevati. Viene inoltre richiamata giurisprudenza recente (Sez. 2, n. 41861/03.10.2024, Tuccillo) nella stessa direzione. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, se del caso, al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicato qui per punire la proposizione di un ricorso inammissibile e per fissare l'ammenda equitativamente.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024 (Tuccillo, Rv. 287165-01)

    Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01

    Principio per cui il terzo che chiede il dissequestro non può contestare i presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" o "periculum in mora"); può soltanto dedurre la propria titolarità del bene o l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Se fosse ammessa una contestazione piena dei presupposti, il ricorso sarebbe inammissibile per aspecificità dei motivi.

Massime di principio

  • Un terzo (non indagato) che impugna un sequestro preventivo non può mettere in discussione i presupposti tipici della misura cautelare (fumus e periculum): la sua tutela deve limitarsi a provare la propria titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'assenza di collegamento con l'indagato.
  • Se il ricorrente terzo solleva solo profili sostanziali attinenti all'esistenza del reato o al pericolo della misura, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e/o aspecificità dei motivi.
  • La quantificazione del "profitto" sottratto al reo è una questione che il terzo può contestare solo se dimostra titolo sulla somma o assenza di concorso; altrimenti la contestazione non è rilevante ai fini dell'impugnazione da parte di un estraneo al reato.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata non solo alle spese ma anche a pagare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per ottenere la revoca o il dissequestro, il terzo dovrebbe documentare compiutamente la titolarità/possesso e l'assenza di collegamenti con l'indagato; l'attacco ai presupposti del sequestro deve essere rimesso all'indagato o a chi abbia interesse diretto alla contestazione penale.
  • Nelle impugnazioni contro sequestri preventivi è essenziale calibrare i motivi di ricorso sulla legittimazione processuale: motivi tecnici e puntuali (prova di proprietà, bonifici tracciabili, assenza di contatti economici con l'indagato) sono più efficaci di generiche censure sulla motivazione del giudice delle misure cautelari.

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