Cassazione Penale, Sentenza n. 23245/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/01/2025 che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di somme disposto con decreto del 27/12/2024 dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Il ricorrente, terzo rispetto all'indagato, deduceva in particolare: (i) mancata motivazione circa l'esistenza del requisito del "periculum in mora" richiesto per il sequestro preventivo; (ii) mancata motivazione circa la individuazione e quantificazione del profitto netto sequestrabile.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo della decisione: il ricorrente, in quanto terzo rispetto all'indagato, non è legittimato a sindacare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare (ossia il "fumus commissi delicti" e il "periculum in mora"), potendo limitarsi a dedurre la propria effettiva titolarità del bene sequestrato e l'assenza di collegamenti concorsuali con l'indagato; quindi manca interesse a impugnare sotto i profili sostanziali sollevati. Viene inoltre richiamata giurisprudenza recente (Sez. 2, n. 41861/03.10.2024, Tuccillo) nella stessa direzione. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Consente la condanna della parte che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, se del caso, al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicato qui per punire la proposizione di un ricorso inammissibile e per fissare l'ammenda equitativamente.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024 (Tuccillo, Rv. 287165-01)
Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01
Principio per cui il terzo che chiede il dissequestro non può contestare i presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" o "periculum in mora"); può soltanto dedurre la propria titolarità del bene o l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Se fosse ammessa una contestazione piena dei presupposti, il ricorso sarebbe inammissibile per aspecificità dei motivi.
Massime di principio
- Un terzo (non indagato) che impugna un sequestro preventivo non può mettere in discussione i presupposti tipici della misura cautelare (fumus e periculum): la sua tutela deve limitarsi a provare la propria titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'assenza di collegamento con l'indagato.
- Se il ricorrente terzo solleva solo profili sostanziali attinenti all'esistenza del reato o al pericolo della misura, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e/o aspecificità dei motivi.
- La quantificazione del "profitto" sottratto al reo è una questione che il terzo può contestare solo se dimostra titolo sulla somma o assenza di concorso; altrimenti la contestazione non è rilevante ai fini dell'impugnazione da parte di un estraneo al reato.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata non solo alle spese ma anche a pagare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per ottenere la revoca o il dissequestro, il terzo dovrebbe documentare compiutamente la titolarità/possesso e l'assenza di collegamenti con l'indagato; l'attacco ai presupposti del sequestro deve essere rimesso all'indagato o a chi abbia interesse diretto alla contestazione penale.
- Nelle impugnazioni contro sequestri preventivi è essenziale calibrare i motivi di ricorso sulla legittimazione processuale: motivi tecnici e puntuali (prova di proprietà, bonifici tracciabili, assenza di contatti economici con l'indagato) sono più efficaci di generiche censure sulla motivazione del giudice delle misure cautelari.
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