Regolamento (UE) 2021/724
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione del 3 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in relazione agli organismi incaricati del controllo dell’invecchiamento delle bevande spiritose e alle autorità competenti che vigilano sull’applicazione del regolamento (UE) 2019/787. Definisce inoltre la figura dell’organismo di collegamento quando vi siano più organismi o più autorità competenti, così da garantire un unico punto di contatto con la Commissione. Sono fissati termini precisi per la comunicazione iniziale e per l’aggiornamento delle variazioni, nonché moduli standardizzati in allegato.
Modalità di comunicazione alla Commissione delle designazioni nazionali degli organismi di controllo dell’invecchiamento delle bevande spiritose e delle autorità competenti di controllo del regolamento (UE) 2019/787.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono comunicare alla Commissione le informazioni sugli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e sulle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787. Riguarda in particolare i casi in cui uno Stato membro designi uno o più organismi/autorità: se le designazioni sono plurime, lo Stato membro deve anche designare un organismo di collegamento come punto di contatto unico. Non disciplina direttamente operatori economici, ma incide sull’organizzazione amministrativa e sui flussi informativi tra Stati membri e Commissione. Si applica dal 25 maggio 2021.
Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 in materia di comunicazioni degli Stati membri
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione disciplina esclusivamente gli obblighi informativi che gli Stati membri devono adempiere nei confronti della Commissione per consentire l’attuazione uniforme del regolamento (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose. La finalità è quella di assicurare un sistema di comunicazione efficiente e un registro pubblico aggiornato degli organismi deputati al controllo dell’invecchiamento e delle autorità competenti incaricate del rispetto della normativa.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/787, che prevede, da un lato, che le operazioni di invecchiamento delle bevande spiritose avvengano sotto controllo fiscale o sotto un controllo equivalente e, dall’altro, che gli Stati membri garantiscano controlli efficaci e designino le autorità competenti. I considerando evidenziano l’esigenza di consentire alla Commissione di raccogliere e gestire in modo uniforme i dati di contatto dei soggetti nazionali coinvolti, nonché di prevedere, in presenza di più enti designati, un punto di contatto unico mediante un organismo di collegamento.
Informazioni che gli Stati membri devono comunicare
L’articolo 1 individua il contenuto minimo delle comunicazioni alla Commissione.
Per gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, devono essere comunicati:
- nome;
- indirizzo;
- numero di telefono;
- indirizzo di posta elettronica.
Se in uno Stato membro vi è più di un organismo deputato a tale controllo, devono essere indicate anche le responsabilità specifiche di ciascuno.
La stessa logica vale per le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787: devono essere comunicati i dati identificativi e di contatto di ciascuna autorità e, in caso di pluralità di autorità, anche le rispettive responsabilità specifiche.
In entrambi i casi devono essere comunicati anche i dati di contatto dell’organismo di collegamento eventualmente designato.
Organismi di collegamento
L’articolo 2 introduce un meccanismo di coordinamento interno nazionale. Se uno Stato membro designa più organismi deputati al controllo dell’invecchiamento, deve designare un organismo di collegamento per tali organismi. Analogamente, se designa più autorità competenti per il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, deve designare un organismo di collegamento per tali autorità.
Entrambi gli organismi di collegamento hanno il compito di trasmettere le informazioni alla Commissione, fungendo da interfaccia unica quando esistano strutture amministrative plurime a livello nazionale.
Termini, aggiornamenti e moduli
L’articolo 3 fissa il termine per la comunicazione iniziale: le informazioni devono essere trasmesse entro il 25 agosto 2021. Ogni variazione successiva dei dati comunicati deve essere notificata entro 3 mesi dalla data della variazione.
Le comunicazioni devono essere effettuate con moduli standardizzati:
- allegato I per le informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose;
- allegato II per le informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787.
Gli allegati specificano la struttura dei moduli e distinguono il caso di un unico organismo/autorità da quello di più organismi/autorità, prevedendo in quest’ultimo caso anche la sezione dedicata all’organismo di collegamento.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 25 maggio 2021. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Informazioni da comunicare alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, nonché delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787. Se vi sono più organismi o più autorità competenti, occorre indicare anche le responsabilità specifiche di ciascuno. In entrambi i casi vanno comunicati anche i dati di contatto dell’organismo di collegamento.
Designazione degli organismi di collegamento
Quando uno Stato membro designa più di un organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento, deve designare un organismo di collegamento per tali organismi. Lo stesso vale se sono designate più autorità competenti responsabili del rispetto del regolamento (UE) 2019/787. Gli organismi di collegamento sono responsabili della comunicazione delle informazioni alla Commissione.
Termini di comunicazione e aggiornamento
Le informazioni iniziali di cui all’articolo 1 devono essere comunicate entro il 25 agosto 2021. Eventuali variazioni delle informazioni già comunicate devono essere trasmesse entro 3 mesi dalla data della variazione.
Moduli standardizzati
Le comunicazioni devono essere effettuate mediante i moduli di cui all’allegato I per gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento e all’allegato II per le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 25 maggio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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