Cassazione Penale, Ordinanza n. 32809/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 gennaio 2025 deducendo due censure: 1) il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato l'offerta risarcitoria effettuata dal correo; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute ingiustificatamente negate nonostante, secondo il ricorrente, potessero essere concesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto all'art. 62 n. 6 c.p., ha osservato che la Corte di appello aveva motivato adeguatamente escludendo che all'imputato potesse estendersi l'offerta risarcitoria formulata dal correo e, per di più, non accolta; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente e non illogica la motivazione della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di elementi favorevoli, sulle modalità particolarmente violente e lesive della condotta e sui numerosi precedenti penali del ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno non è riconoscibile al singolo imputato sulla base dell'offerta risarcitoria formulata da un correo, quando tale offerta non risulti accolta e la motivazione della Corte territoriale escluda correttamente l'estensione soggettiva dell'atto.
art. 62-bis c.p.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi positivi, delle modalità particolarmente gravi della condotta e dei precedenti penali dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede un'effettiva iniziativa o utilità riferibile all'imputato interessato; non basta, di regola, l'offerta risarcitoria proveniente da un correo se non vi sia una specifica estensione soggettiva della condotta riparatoria e se l'offerta non sia stata accolta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica che valorizzi la gravità concreta del fatto, l'assenza di elementi favorevoli e i precedenti penali dell'imputato.
- La manifesta infondatezza delle doglianze su attenuanti e trattamento sanzionatorio può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, quale conseguenza processuale, la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32790/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32792/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32793/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32794/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32795/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32796/2025 del 06/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →