Cassazione Penale, Ordinanza n. 20824/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero meramente ripetitivi di questioni già valutate e privi di specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per tre capi di imputazione: un furto aggravato, una contravvenzione in materia di armi e una violazione del Codice della strada. L'ordinanza dà atto che tutti e tre i motivi di ricorso si limitavano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, le doglianze riguardavano la sussistenza della contravvenzione relativa al capo 2, il diniego della continuazione e la mancata applicazione di pene sostitutive.
Norme richiamate
artt. 624-625 c.p.
Sono indicati come base del capo 1, relativo a un furto aggravato, confermato in appello.
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
È richiamato come base del capo 2, una contravvenzione in materia di armi, rispetto alla quale il ricorso non sviluppa una critica specifica alle ragioni della decisione di merito.
art. 116 CdS
È indicato come capo 3 della contestazione, relativo a una violazione del Codice della strada.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello o comunque già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il ricorso deve contenere una critica autonoma e puntuale della sentenza impugnata: la mera reiterazione di doglianze già respinte non integra un valido motivo di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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