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Sentenza

Sentenza n. 14070/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Determinazione Dirigenziale n. Registro Generale 1191 del 20/9/2024 n. settoriale 101 del 20/9/2024 della Città di Albano Laziale, comunicata in data 18/11/2024 e acquisita attraverso accesso agli atti in data 1012/2024, nonché ogni altro presupposto, connesso e consequenziale al succitato provvedimento, anche non conosciuto dai ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\4\2026: della Determinazione Dirigenziale n. Registro Generale 299 del 12 marzo 2026, n. Settoriale 50 del 12 marzo 2026, della Città di Albano Laziale.

Giustizia amministrativa202502079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi e autorizzazione unica per la realizzazione di una stazione radio base, nonché successiva determinazione di conferma in autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune e operatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di immobili contigui all’area destinata alla realizzazione di una stazione radio base, hanno impugnato la determinazione comunale n. 1191 del 20 settembre 2024, con cui era stata conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria relativa all’autorizzazione unica richiesta dalla società operatrice ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003. Hanno dedotto l’omessa pubblicazione dell’istanza autorizzatoria, la violazione del regolamento comunale PRAEET per il mancato ricorso prioritario ad aree pubbliche o preferenziali, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Con motivi aggiunti hanno impugnato la successiva determinazione n. 299 del 12 marzo 2026, con la quale il Comune, all’esito di un procedimento di autotutela comprendente la pubblicazione dell’istanza, la partecipazione degli interessati e una rinnovata istruttoria tecnica, ha confermato l’autorizzazione originaria. I ricorrenti hanno inoltre prospettato criticità per la salute e l’ambiente e chiesto una CTU sull’idoneità del sito. La società controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere per insufficienza della vicinitas e la tardività del ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse a ricorrere dei proprietari, ritenendo sufficiente la vicinitas rispetto al sito dell’impianto e la prospettazione di possibili pregiudizi ambientali, alla qualità della vita o al valore degli immobili. Il ricorso introduttivo è stato tuttavia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la determinazione n. 299 del 2026 costituisce un atto di conferma in senso proprio, adottato dopo una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione degli interessi, sostitutivo del precedente provvedimento e autonomamente impugnabile mediante motivi aggiunti. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. La censura relativa all’omessa pubblicazione dell’istanza è stata ritenuta infondata perché il Comune ha provveduto alla pubblicazione nel procedimento di autotutela, consentendo agli interessati di partecipare e di presentare osservazioni. Sono state respinte anche le doglianze concernenti salute e ambiente, non essendo stato specificamente contestato il parere favorevole dell’ARPA Lazio né dimostrato il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici; nessun rilievo paesaggistico era stato formulato dalla Soprintendenza. Il TAR ha escluso la violazione del PRAEET, affermando che il regolamento comunale può accordare preferenza alle aree pubbliche, ma non imporle in luogo di aree private senza una specifica istruttoria sull’equipollenza tecnica. Nel caso concreto, la rinnovata istruttoria aveva accertato l’assenza di siti comunali tecnicamente equipollenti e l’infungibilità del sito privato ai fini della copertura del servizio. Tale valutazione è stata qualificata come espressione di discrezionalità tecnica, non adeguatamente contestata dai ricorrenti. Di conseguenza sono state respinte anche le censure di violazione dell’art. 21-nonies, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La CTU è stata ritenuta irrilevante e non necessaria, essendo i fatti controversi sufficientemente accertati dall’istruttoria amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e impone la pubblicizzazione dell’istanza; nel caso concreto l’omissione originaria è stata ritenuta superata dalla pubblicazione effettuata nel successivo procedimento di autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Disciplina l’annullamento d’ufficio; il Comune ha attivato un procedimento di riesame, con nuova istruttoria e rinnovata ponderazione degli interessi, concluso con una conferma in senso proprio dell’autorizzazione.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”

    Attribuisce agli enti locali il compito di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell’ambito della relativa valutazione tecnica.

Massime di principio

  • La vicinitas rispetto al luogo di installazione di un impianto di telecomunicazione è sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse a ricorrere quando il ricorrente prospetti una possibile incidenza pregiudizievole sull’ambiente circostante, sulla qualità della vita o sul valore degli immobili; l’effettiva nocività dell’impianto attiene al merito e non alla condizione dell’azione.
  • Un provvedimento successivo che conferma un’autorizzazione precedente all’esito di un autonomo procedimento di autotutela, caratterizzato da nuova istruttoria e rinnovata ponderazione degli interessi, costituisce conferma in senso proprio, sostituisce sostanzialmente il precedente atto e deve essere autonomamente impugnato; l’impugnazione dell’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria per un impianto di comunicazione elettronica può ritenersi soddisfatto, ai fini della decisione sul provvedimento confermativo, quando l’amministrazione provveda alla pubblicazione nell’ambito del procedimento di autotutela e consenta agli interessati di partecipare e presentare osservazioni.
  • Un regolamento comunale che accordi preferenza alle aree pubbliche per l’installazione di stazioni radio base non può trasformare tale preferenza in un obbligo assoluto, senza una previa verifica concreta dell’equipollenza tecnica dei siti alternativi rispetto alle esigenze di copertura del servizio.
  • La scelta del sito per una stazione radio base, quando fondata su un’istruttoria tecnica relativa alla copertura del servizio, alla morfologia dei luoghi e all’equipollenza dei siti alternativi, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo mediante specifiche contestazioni idonee a evidenziare errori metodologici o travisamenti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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